1,a Regione ed i trasporti tegorie di incombenze: quelle relative alla motorizzazione civile e quelle relative ai trasporti in concessione. È pacifico che le prime debbano rimanere di competenza dello Stato, anche ai fini della salvaguardia degli indirizzi unitari a livello nazionale. Le funzioni attinenti ai trasporti in concessjone, dove le incombenze di carattere amn1inistrativo risultano prevalenti rispetto a quelle tecniche, dovranno invece passare alla Regione. Di conseguenza, gli 11ffici ed il relativo perso,nale devono pas'sare, a nostro avviso, totalmente alla Regione, per svolgere, per delega dello Stato, anche le funzioni attinenti all'attuazione del codice della strada che rimarrebbero comunque attribuite alla primaria competenza statale (irnmatricolazione e revisione dei veicoli, trasporto merci, motorizzazione agricola, rilascio delle patenti ecc.). In base a tali considerazioni, la norma in esame va radicalmente modificata, nel senso che il rap,porto di subordinazione arnministrativa del personale nei confronti della Regione risulti evide11te e senza equivoci, anche perché la dipendenza gerarchica e funzionale del personale assicurerà una più efficace e pronta esecuzione nelle direttive regionali. Nello schema di decreto delegato 110n risultano, comunque, precisati gli « uffici periferici dello Stato », mediante il cui trasferimento deve avvenire il passaggio delle funzioni, come espressamente previsto dalla lettera b) del primo comma del più volte richiamato articolo 17. Non è precisato, conseguentemente, di quali competenze statali residue i detti uffici siano titolari, le cui « funzio·ni » trasferite siano prevalenti. Appare chiaro che il criterio· posto a base della elaborazione dello schema di decreto delegato, consiste nel ritenere che non vi sia110 uffici periferici d·ello Stato, in materia di trasporti, i cui co,mpiti prevalenti ne richiedano il trasferimento alla Regione. È quindi indispensabile che nel decreto delegato· vengano individuati i detti uffici e che venga ricl1iamata l'attenzione ,del Governo sul conseguente uso del potere di delega di cui al 2° co·mma dell'art. 118 della Co-stituzione. 7. Ci sen1bra a questo p,unto opportuno affermare la opinione 5econdo c11i lo Stato, in occasione del trasferimento· delle proprie funzioni alle Regioni, debba adottare una precisa linea rivolta alla riorganizzazio11e globale del settore d'ei trasporti. A tanto potrà corrispondere, a nostro avviso, soltanto la sollecita emanazione di una legge-quadro sulla cui urgenza è indispensabile richiamare l'attenzione degli organi centrali dello Stato. 125 Bibiiotecaginobianco
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