Mario Del Vecchio indicate nell'art. 117 della Costituzione; ma vµole, d'altro· lato, cl1e, sia attraverso la esplicita enunciazio 1 ne ,dei ' principi fondame11tali ', di cui allo· stesso art. 117 Cost., sia in altre e ,diverse forme, che non si risolvano in una preventiva riserva allo Stato di settori di materie, lo svolgimento concreto delle funzioni regionali abbia ad essere armonicamente conforme agli interessi unitari della collettività statale: giacché le Regioni, lungi dal contrap·porsi, ne costituisco,no· articolazioni differenziali ». 5. L'artico,lo 9 dello scl1en1a di decreto delegato tratta del personale statale e del relativo contir1gente da trasferire dallo Stato alla Regione, rinviandone alla « tabella allegata» la determinazione. Co,me è noto, e co1 me abbiamo già avuto mo·do di osservare, non di « tabella » si tratta, ma di una « pagina bianca ». Infatti, la richiamata « tabella » non esiste affatto 1 : al suo posto appaio110 tre righe di ptmtini sospensivi. Si deve concludere, a tale proposito, che l'art. 9 dello schen1a, allo stato attuale delle cose, non contiene la proposizione -di alcuna nor1na, sulla quale, invece, dovrebbero esprimersi preventivamente le Regioni. Privo come è delle cifre indispensabili, il predetto art. 9 è da ritenersi non conforme al chiaro disposto dell'art. 17 della Legge n. 281 d-el 1970 che, alla lettera c ), indica un preciso « criterio· direttivo » nella contestuale indicazione, nel decreto delegato, del « contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, d·a -trasferire alle Regioni ». Né ci sembra ammissibile il rinvio ad un separato pro·vvedimento per la d·eterminazione delle modalità relative al passaggio, alla Regio•ne del personale statale, nonché di quelle co,11.cementi « il conferimento allo stesso delle agevolazioni di carriera ». Una siffatta in·determinatezza darebbe luo·go a problemi di non facile soluzione per la mancanza da parte delle Regioni di elementi valutativi in ordine alla impostazione dell'organigramma del personale ed al relativo onere di spesa. 6. La norma contenuta nel successivo art. 10 ,prevede la facoltà, per la Regio,ne, di avvalersi dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite e fa rinvio, anche a questo pro·posito, ad un successivo pro,vvedimento 1 per determinare la spesa da sostenersi dallo Stato e da rimborsarsi da parte delle Regioni. Al riguardo, è necessario, precisare che al momento, il personale degli uffici, dotati ,dei servizi tecnici a livello regionale, è co1stituito dai dipendenti delle attuali direzioni compartimentali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (M.C.T.C.), che attendono, a due ca124 Bibiiotecaginobianco
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