Nord e Sud - anno XVIII - n. 138 - giugno 1971

La Regiorie ed i trasporti di comportamento che tutto il nostro ordinamento giuridico prevede vadano inquadrate in modo, unitario. La secon,da, 1nvece, compete ovviame11te alla Regio11e, sia per ql1anto concerne la vigilanza e la sicurezza tecnica, sia per quanto riguarda la vigilanza amministrativa. Resterà da fissare in modo non equivoco quale potere di intervento (ed entro quali limiti) debba essere riservato allo Stato per quanto attiene all'applicazione ,di norrne cl1e regolano la sicurezza tecnica nella costruzione degli impianti, dei materiali e dei mezzi di trasporto. 4. Nell'art. 7 sono riassunte le for1ne di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato 11ella materia che è oggetto del pro·vvedimento in esame; funzione che « viene esercitata media11te deliberazioni collegiali di Governo oppure altre attività, sotto la sorveglianza del Presidente del Consiglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità, oltre che dai Ministri competenti ». Al riguardo, va senz'altro acquisito il principio secondo il quale la funzione di indirizzo e di coordinamento venga svolto (oltre che dal Parlamento attraverso la legge, il programma economico nazionale ed il riferimento, agli obblighi internazionali) mediante deliberazio11i collegiali di Governo; e che sia da attribuirsi al Presidente del Consiglio dei Ministri un ruolo •preminente nell'assolvimento di tale fur1zione, preminenza del resto prevista 11el nostro stesso ordinamento co,stituzionale. Qualche perplessità d·eriva dalla questione se sia ammissibile cl1e analoga posizione possa essere riservata, nel caso specifico, al Ministro dei Trasporti, come del resto agli altri Ministri singolarmente. Potrebbe verificarsi, al riguardo, una sostanziale interferenza della burocrazia centrale di ciascun dicastero (1 più che del titolare di esso) che potrebbe in definitiva contrastare iniziative autonomistiche delle Regioni, di carattere particolare, n1otivando tale contrasto con esigenze di indirizzo·, di carattere unitario. Va tuttavia rilevato che, ancl1e in ordine alla sorveglianza da attribuirsi allo stesso Presi,dente del Consiglio, vanno precisate le « altre attività », cui si fa ce11.nonell'articolo e rispetto alle quali detta sorveglianza andrebbe esplicata: ove mai si ritenesse corretta 1µ1a siffatta interpretazione dell'art. 17 della legge finanziaria n. 281 del 1970 - dette « altre attività» dovranno essere individuate in atti precisi che il Presi 1dente del Consiglio può porre in essere al fine di assolvere alla funzione attribuitagli. La ·Corte Costituzio•nale con la sentenza n. 39 del 4 marzo 1971, l1a chiaramente affermatò, d'altro canto, che la normativa di cui al predetto art. 17 « vuole che alle Regioni siano· assegnate per intero le materie 123 Bibiiotecaginobianco

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