Mario Del Vecchio mobilistiche ». Non si co,1nprende, però, il motivo per cui, al secondo comma dello stesso articolo, si viene a stabilire che « rimangono ferme le no:rime vigenti che ·disciplinano i collegi ,dei revisori ». Vi è chi sostiene che, trattandosi di una inutile ripetizio,ne di quanto già contenuto nell'art. 1, essa sia stata introdotta nell'unico intento di giustificare la introduzione della norma successiva, che si riferisce a;lla riserva agli organi ministeriali d·el potere di costituzione e di funzio·namento dei collegi dei revisori, che realizza una grave limitazione dell'autono,mia funzionale e finanziaria degli Enti regionali e delle organizzazioni locali. . Viene così ad essere -posto in forse il principio, chiaramente affermato nell'art. 18 della leg.ge finanziaria n. 281 del 1970. Peraltro, non sembra accettabile il duplice contro,llo che verrebbe così esercitato, ,da parte dello Stato e della Regione, ladd·o·ve spetta alla Regione stessa, in via di principio, l'esclusivo potere di co·ntrollo, nell'ambito di una corretta applicazione di tutta la normativa vigente: da quella contenuta nell'art. 130 della Costituzione, alle norme statutarie che regolano il controllo· e la vigilanza amministrativa della Regione sugli Enti ,da essa dipend'enti; fino alla stessa normativa prevista nella Legge 10 febbraio 1953, n. 62 (legge Scelba). Se mai, una rifo-rma di tutta :la normativa in tema di controlli, sempre più aderente al precetto co,stituzionale, potrà •prevedere, ove necessario in questo specifico campo, norme generali che conternperino gli obblighi e gli interessi dello Stato con quelli della Regione. 3. L'art. 6 stabilisce la riserva alla competenza statale in materia di pubblica sicurezza, nonché nelle materie connesse con quelle trasferite che no1n risultano com,prese nella esplicita elencazio,ne dell'art. 117 della Costituzione. - Così come è formulato il primo comma di questo articolo, esso può addirittura a.p,parire in contrasto con il successivo art. 13, che invece stabilisce la conservazione provvisoria allo Stato- delle competenze in ordine alla sicurezza e vigilanza tecnica sui pubblici servizi di trasporto terrestri e lacuali di co·mpetenza regionale. A scanso di ogni possibile equivoco, va ribadita in proposito una netta di1 stinzione tra quelli che sono· i co·mpiti: di pubblica sicurezza, intesi co1 me veri e propri com,piti di polizia e che rientrano nella 1 più vasta concezione dell'ordine p,ubblico; di vigilanza e di sicurezza, più direttamente riguardanti il controllo· di natura tecnica sugli impianti e sui veicoli. È innegabile che la prima delle due funzioni co,mpete esclusivamente allo Stato, in quanto essa riflette co·mpiti che attengo-no a norme 122 Bib1iotecaginobianco
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