La Regione ed i trasporti esso risulta sostanzialmente incompleto di alcuni elementi essenziali. Né, d'altra parte, risulta agevole prendere in considerazione talune « norme » di cui non esiste alc11na formulazio11e o propo1sta precisa (ved'i artt. 9-11-12). Per far valere alcune osservazioni particolari, è opportuno ancora una volta ribadire che il trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione deve avvenire su basi « funzionali » e per « settori organici di materie ». Pertanto si rende necessaria una diversa impostazione di tutto lo schema di decreto, a partire dal suo primo articolo. Al riguardo, vi è chi sostiene la possibilità dì introdurre nel testo (in sostituzione della locuzione: « tranvie e linee auto·mobìlisticl1e ») una espressione più ampia, come quella del tipo: « pubblici servizi di trasporto di interesse regionale ». Se è vero che quest\1ltima cor1sentirebbe di lasciare impregiudicato il riferimento al modo i11cui l'esercizio del servizio verrebbe attuato, è altrettanto vero cl1e un decreto delegato di trasferimento di funzioni amministrative, concernenti materie attribuite dalla Costituzione alla Regione e nella Costituzione stessa specificate, non può diluire in una forn1ula più ampia la ristretta i11dicazione costituzionale. Se mai, il legislatore deve fare ricorso ad una specificazione e, addirittura, alla ridefinizione della materia indicata nella 11orma costitt1zionale. Sembrerà arduo sostenere che ciò possa o debba avvenire attraverso lo strumento del decreto delegato. Nei convegni di Trieste e di Venezia, è stata, peraltro, ritenuta possibile da più parti l'utilizzazione di questa via. Resta comunque da affermare che, di fronte all'insufficienza della materia indicata nel decreto delegato, ai fini della deter1ninazione di una qualunque politica dei trasporti a livello regionale, si rende necessario quanto meno il ricorso immediato alla delega prevista dal secon-do comma dell'art. 118 della Costituzione che consente di d·evo1vere, co,me è noto, alla Regione « l'esercizio di altre funzioni amministrative », con legge della Repubblica. Tanto risolverebbe quanto meno il problema ,del trasferimento di funzioni amministrative relative alla materia dei trasporti regionali, in modo da con·sentire quell'intervento organico che prima indicavamo come indispensabile al fin~ di determinare una valida politica regionale del settore. 2. Il primo co·mma dell'art. 3 ribadisce e rende ancora più esplicito quanto già sancito nel precedente art. 1, in merito al trasferimento alle Regio·ni di tutte le funzio·ni amministrative, « ivi comprese quelle di vigilanza e tutela esercitate •dagli organi dello Stato in o,rdine agli enti ed alle istituzioni lo-cali o·peranti nei settori delle tranvie e linee auto121 Bibiiotecaginobianco
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