Nord e Sud - anno XVIII - n. 138 - giugno 1971

• • Mario Del Vecchio « rimboccare le maniche » per far sì che ·le Regio11i potessero, finalmente ricevere i primi schemi di decreti delegati. In tal mo·do egli ha offerto una dimostrazione della assoluta mancanza di quelle « direttive vincol'anti » a cui do,vrebbero rifarsi le « con1missioni interministeriali incaricate della stesura dei decreti delegati ». Né sembra co,rretto sup,porre che tali « direttive » debbano essere emanate solo, successivame11.te alla fo,rmulazione delle osservazioni che la legge richiede siano espresse da parte ,delle Regio·ni. Anzi, riteniamo cl1e la n·ostra Regione, ritenendo tale garanzia più che mai necessaria, d·ebba sollecitare ancora il Governo ad adeguarsi all'auto 1revole decisione del Senato, nono,stante sia già avvenuta la diramazione dei primi schemi di decreti delegati. Giova a questo punto rilevare che l'art. 117 della Costituzione, nella elencazione delle materie di com·petenza regionale, oltre che la « navigazione e porti lacuali », per quanto riguarda i trasporti, indica soltanto le « tranvie e linee automo,bilistiche di interestse regionale ». È ,sufficie11temente acquisito il principio secondo cui detta delimitazione della materia, se poteva trovare sufficiente giustificazione al 1nomento della formulazione della Carta Costituzionale, o-ggi non può che rivelarsi del tutto inadeguata . È impensabile, infatti, che le attribuzioni regionali po,ssano essere limitate alla sola materia delle tranvie e delle linee automobilistiche, ma sarebbe augurabile che -- co,me opportunamente rilevava il prof. Arturo Polese ( « Nord e Su,d », febbraio 1971) - tali attribuzio,ni siano « estese anche ad altri tipi di trasporti aventi, per le loro caratteristiche e per le loro funzioni, o stretta analogia con le tranvie e le linee automobilistiche, o,ppure una funzione sostitutiva delle med·esime ». Il preciso disposto contenuto nella lettera b) dell'art. 17 della legge n. 281 del 1970, nel porre alla base del passaggio delìe funzioni statali alle Regioni i,l principio del trasferimento « per settori organici di materie », no,n può non riferirsi alla interconnessione tra le varie materie di competenza regionale. Basti citare, a titolo di esempio,, l'urbanistica e la viabilità. È, peraltro, ·fin tro·p1 po noto che i termini di t1na reale politica dei trasporti sono determinabili nella misura in cui si tiene conto che i trasporti medesimi rappresentano un « capitolo fo11damentale » del'l'assetto del territo·rio regionale; mentre è alla Regione che no·n può essere demandato il co·mpito di decidere il mo·do d'i affrontare il p•roblema della mobilità nell'ambito del p•roprio• territorio. È il caso di tenere presente, al riguardo, che la legge 29 dicembre 1969 n. 1042, riguardante il finanziamento d'i reti metropolitane urbane, prevede la competenza 118 Bibliotecaginobianco

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