... ... Emanuele Marotta in causa la responsabilità del Gabinetto-; :3) in ·caso di persistente disacco,rdo tra le due Camere sul testo di una legge, e dopo che sia stato riunito· senza successo, un comitato congiunto, per decidere sul testo di co,mpro1 messo proposto dal Primo Mini,stro, questi può chiedere all'Assemblea -di decidere definitivamente: prevarrà l'opinio 1 ne dell'una o dell'altra Camera, a seconda dell'accordo· momentaneamente esistente col governo. Quanto all'attività e alla co·mpetenza, il Parlamento franoese, come si è rilevato, in precedenza, è un Parlamento razionalizzato. Esso siede di regola per non più di cinque m•esi e venti giorni all'anno; eventuali sessio,ni straordinarie possono 1 essere co·nvocate, a richiesta del Primo Ministro o della maggiora112a dell'Assemblea, su un argomento specifico. Per quanto riguarda la convocazio·ne straordinaria, tuttavia, la de-- cisione definitiva spetta al Presidente della Repubblica. Il Parlamento, inoltre, p·uò l1 egiferare solo· nelle materie stabilite dall'art. 34 della ·Costituzione: diritto delle persone, diritto e procedura penale, principi generali della tassazione, sistema eletito,rale, regime delle imprese e poche altre di minore importanza. Oltre questa sfera, s1 estende il potere di ritle-making del Gabinetto, p,er mezzo di semplice decreto. Altre disposizioni provvedono a « razionalizzare » il Parlamento. È il ,governo,, ad esempio, che fissa l'ordine del giorno dei lavori p1 arlamentari. È il Consiglio Costituzio,nale ad emanare i regolamenti parlamentari. Il numero delle co1 m1nissioni parlame11tari è stato ridotto e le loro funzioni attentamente circosc 1 ritte. In aula, infine, vengono discussi solo i disegni di legge governativi e quei progetti o emendamenti che il go-verno abbia accettati. Tutte queste misure sono· dirette contro il « go·verno di assemblea » e costituiscono ll:na reazione, anche eccessiva, agli ab·usi che avevano caratterizzato· il funzionamento del Parlamento· sotto la Terza e la Quarta Repubblica. La natura ,delle relazioni Parlamento-governo è determinata, oltre che dall'a inco·mpatibilità tra mandato parlamentare e incarico ministeriale, dalla distinzione tra legislazione e 11ormazione e dalla intro,duzio,ne ~el bilancio esecutivo, di cui sì è già detto, anche dal mo·do in cui è · fatta valere la responsabilità del Gabinetto. Il controllo del Parlamento \Sul governo è infatti frenato dalla particolare p•rocedura prevista: la norma più imp·ortante è quella secondo· la quale il .governo, nominato dal Presidente della Repubblica e « investito» con l'accettazione del programma, è respo·nsabile solo dava11ti all'Assemblea Nazionale. Se la mozione di censura, presentata da almeno un decimo dei deputati, è appro100 Bib iotecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==