Nord e Sud - anno XVIII - n. 138 - giugno 1971

Le istituzioni francesi avere assunto· la funzione di guida, piuttosto che di arbitro. << Il Presidente el'etto d·alila nazione - ebbe infatti a dire nel '64 - è la fonte e il detento,re del potere dello Stato ». Una simile concezione ha s•postato il centro del p·olicy-making nella Presidenza della Repubblica, ove un grupp·o di consiglieri perssonali svolge una considerevole attività di preparazione, consultazione, suggerimento, co1 lleg·amento e informazione. In definitiva, il sistema francese può co.nsiderarsi parlamentare solo in senso lato; un'analisi che facesse perno sulla ricerca ,degli effettivi centri di potere, po,rterebbe a qualificarlo come presidenziale. Accanto al Presidente, ma in posizione subordinata, c'è il Gabinetto, che fissa e co,nduce la politica nazionale ed è respo,nsabile davanti al Parlamento. Una speciaile po,sizione spetta al Primo· Ministro, che dirige l'azione di governo ed è responsabile della difesa nazio11ale. L'orientamento, fatto pro 1 prio dalla Costituzione ·del '58, a separare l'Esecutivo d·al Legislativo, ponendo l'obbligo delle dimissioni per quei parlamentari che assumano incarichi di governo, è rafforzato dal fatto che quaisi un terzo del Gabinetto è cos1 tituito da tec11ocrati: funzionari statali, professori, intellettuali, che sono, venuti ad assumere la responsabilità di delicati settori dell'attività di governo. Ciò perché un ministro tecnico è più portato a seguire fedelmente le direttive ,del Presidente, che non un ministro· politico. La particolare struttura data al Gabinetto dalla Costituzione della Quinta Repubblica, ha portato ad una stabilità senza precedenti nella storia francelst: dal '59 ad o:ggi si sono avuti solo quattro, Pri'lni Ministri e i rimpasti non mai stati di particolare risalto. Quanto, al Parlamento, esso è, anche nell'attuale 01 rdinamento, bicamerale. È fo,rmato infatti d·all'~.\,sse1nb,lea Nazionale (composta di 487 deputati, eletti a suffragio universale ogni cinque anni) e dal Senato (di 274 membri, eletti per nove anni, con parziale rinnovamento ogni tre, da un collegio, speciale costituito dai consiglieri municipali e dipartime11tali e dai dipendenti dell'Assemblea Nazionale). Le due Camere hanno poiteri uguali, fatta eccezione per tre casi: 1) la discussione del bilancio avviene prima davanti all'Assemblea, e il Senato no,n può introdurre una mozione di censura. Va ancl1e detto · che in questa n1ateria la tradizionale co·mpetenza del Parlamento è stata corretta co·n l'intro,duzione del cosiddetto « bilancio esecutivo »: al bilancio presentato dal go1 verno no·n possono essere ap•portate modifiche che comportino una d'imi11uzione delle fo·nti d'entrata o un incremento della spesa pubblica; inoltre, il bilancio che no,n ,sia appro,vato nel termine di set·tanta giorni può essere promulgato e m·andato, ad effetto con semplice decreto presidenziale; 2) solo l'Assemblea può chiamare 99 Bibiiotecaginobianco

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