Nord e Sud - anno XVIII - n. 136 - aprile 1971

.. Vittorio Barbati niche ( è bene precisare che qui si vo-gliono definire come « tecnici » gli esperti nelle varie discipline: i giuristi, tecnici del diritto, gli econo·misti, tecnici dell'economia, eccetera); o, anoora, si potrebbero prevedere organismi comuni, costituiti in via permanente con membri delle due Camere, per l'esame di progetti particolarmente importanti (co,me, ad esempio, una « Giunta del bilancio » ). Ognuna di queste soluzioni può presentare vantaggi e svantaggi. Ma tutte, almeno secondo chi scrive, possono consentire, se bene impostate, un'accelerazione delle procedure unita ad un efficace a·pprofondimento « tecnico » delle impostazioni legislative. Questi, infatti, sono - a nostro avviso - i punti fondamentali di un sistema legislativo mo•derno·. Non si può pretendere che i parlamentari siano tutti degli specialisti di altissimo livello, in primo luog.o perché un meccanismo elettivo necessariamente fondato su basi politiche - ed è indispensabile che i parlamentari siano prima di tutto dei politici - non può consentire questo risultato e, in secondo luogo, perché nessun organismo legislativo potrebbe, nemmeno se fosse composto da parecchie migliaia di persone (ed un numero eccessivo di parlamentari porterebbe altri inconvenienti), accogliere gli specialisti necessari ad esaminare, con co·mpetenza specifica, ogni progetto• di legge. D'altronde, è assolutamente indispensabile conseguire un equilibrio « politico-tecnico » più valido di quello attuale. E questo equilibrio può essere conseguito soltanto ricorrendo a nuove impostazioni. La funzione legislativa è strettamente collegata, da una parte, con le elaborazioni delle organizzazioni politiche e, da un'altra parte, con le impostazioni tecniche ed organizzative dell'apparato statale e, in senso più lato, dell'apparato pubblico. E non è, bisogna precisarlo, una semplice anche se importantissima funzione di trasmissione delle istanze e degli obiettivi fra la so,cietà e lo Stato: è, piuttosto, una vitale funzio,ne di trasformazione e di elaborazione di tali istanze e di tali obiettivi che, proprio nel meccanismo legislativo, devono trovare, senza perdere i loro contenuti originari, una precisa definizione tecnica ed una non meno pr~cisa collocazione in un quadro organico e globale. È evidente che, se viene considerata sotto questo profilo, la funzione legislativa impone un riesame dei rapporti fra i « Poteri » politici dello Stato, nel contesto di una nuo,ra visione organizzativa ed operativa. Anche questo, naturalmente, è un argo.mento molto scottante. Ed è un argomento che si ricollega a quanto si è detto in precedenza a proposito della crescente complessità e del crescente tecnicismo delle attività· 66 Bibliotecaginobianco

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