Giornale a più voci un'area vincolata per la propagazione, la protezione e la conservazione della vita animale selvatica e per la conservazione di oggetti, monumenti, luoghi di interesse estetico, geologico, preistorico, archeologico o di altri interessi scientifici, per il profitto, il vantaggio, la ricreazione del pubblico; un'area nella quale la caccia, l'uccisione o la cattura della fauna e la distruzione o la collezione della flora sono proibite, salvo per l'iniziativa e sotto la direzione o il controllo dell'autorità del parco». Sarebbe fin troppo facile ironizzare su quanto siano rispondenti a tale definizione i quattro Parchi nazionali esistenti in Italia, soprattutto i « resti» di quelli che furono il Parco nazionale d'Abruzzo e quello del Circeo, di cui hanno fatto scempio la speculazione e le lottizzazioni intensive. I quattro Parchi nazionali oggi esistenti in Italia (Gran Paradiso, Abruzzo, Circeo e Stelvio), nati per la protezione e la conservazione della flora e della fauna, attualmente, a causa dei finanziamenti insufficienti e della mancanza di una legge-quadro che unifichi la legislazione sui Parchi nazionali, rischiano di non poter adempiere alle finalità istitutive. I due parchi più antichi, il Gran Paradiso, istituito con R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473, e il Parco nazionale d'Abruzzo, istituito con R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 257, convertito in L. 12 luglio 1923, n. 1511, l1anno avuto origine da riserve reali di caccia ed l1anno amministrazione autonoma; gli altri due parchi, del Circeo, istituito con L. 25 gennaio 1934, n. 285, e dello Stelvio, istituito con L. 24 ap,rile 1935, n. 740, sono amministrati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Il complesso delle norme legislative sui Parchi italiani è rappresentato da numerose leggi susseguitesi separatamente per i quattro parchi, senza una visione d'insieme né delle finalità né dei mezzi per conseguirle. La mancanza di un'organica normativa porta come conseguenza la difficoltà di provvedere unitariamente alle esigenze dei parchi esistenti, di istituirne nuovi, di reperire adeguati finanziamenti e di disporre di adeguati strnmenti legislativi per la difesa dei valori ambientali per i quali i parchi furono istituiti. Occorre altresì sottolineare, accanto a tale carenza legislativa, che il patrimo,nio dei Parchi esistenti (solo 188 mila etta·ri, pari allo 0,6% del territorio nazionale e con. un indice di 37 mq per abitante) è scarsamente conosciuto e valorizzato per fini che non siano quelli meramente speculativi (villette private, alberghi di lusso, cottages, ecc.); vi è infatti carenza di propaganda e di o,rganizzazione dei Parcl1i a scopo scientifico e turistico. I parchi italiani, inoltre, sono caratterizzati dalla scarsa tutela della flora e della fauna e dai continui intralci allo sviluppo per l'inadeguatezza di organi legislativi di controllo. È evidente la necessità, ormai indilazionabile, ,di predisporre una leggequadro per i Parchi nazionali e le riserve naturali, la quale unifichi le leggi esistenti, predisponendo una normativa unitaria per i Parchi italiani, adeguando in tal modo la. situazione del nostro paese al livello degli standards internazionali. Infatti già da tempo negli altri paesi è stata adottata un'ap·posita legislazione per i Parchi nazionali. L'Italia, malgrado le sollecitazioni del 59 Bibliotecaginobianco
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