Nord e Sud - anno XVIII - n. 135 - marzo 1971

Antonio Guariglia legge finanziaria regionai1e, all'art. 17, ha modiificato in parte la legge Scelba, stabilendo una sorta di libertà di legiferazione delle Regioni, sempre nel riisipetto delle leggi dello Stato vigenti, qualora, dopo due anni, lo Stato non abbia emanato le leg;gi-cornice. Il di•segno cli legge sulle procedure afferma all'art. 2 che « il programma economico nazionale è vincolante, nei confronti delle Regioni, limitatamente agli obbiettivi globali e settoriali dello svi-1uppo economico e ai oriteri generali dell'as,setto territoriale che esso stabilisce» e prevede anche la consul- · tazione delle Regioni nella preparazione del documento programmatico che il Governo dovrebbe predisporre due armi prima della presentazione del Piano quinquennale. Il P•rogetto '80 prevede che al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste spetti di definire, •s,uHa baise del programma economico nazionale, gli « inidirizzi generali » della politica agricola, mediante leggi di programma e leggi di finanza, mentre a11e singole Regioni spetrterebbe la funzione di predsare e di adeguare le direttJive ministeriali alle condizioni del territorio regionale. C'è, innanzi tutto, da rilevare una certa diversità tra progetto di legge sulle procedure e Progetto '80; ma quello che è più grave, e che si evince dai suddetti documenti, è che si tende a tenere disarticolate tra loro la attività legi,slativa nazionale e quella regionale, nella illusione, forse, di trovare nelle cosiddette leggi-cornice il necesis,airio aneHo di congiunzione. La concezione statica, invece, che è propria delle leggi-cornice, rappresenta il pericolo maggiore per coloro che si preoccupano della imprescindibile necessità di uno stretto coordinamento tra programmazione nazionale e produzione legisJativa regionale. Il ,superamenrto degli squilibri regionali, infatti, potrà avvenire solo attraverso s,trumenti prop•ri di livelli superiori di decisiione politica, attraverso una opportuna redi•stribuzione delle ri,sorse finanziarie ed economiche del paese. L'autonomia regionale assolverà al suo compito storico solo se rius,cirà a porsi come momento di superamento di tali squilibri attraverso un apporto originale e concreto di consulenza e di capacità operativa che non dovranno es,sere intese in senso puramente tecnicistico ma come es,pres,sioni di maggiore partecipazfone popola,re e, quindi, espressioni di moderna volontà polit:iica. Eoco perché viene prospettata, inveoe, l'idea cli una legislazione di cornice, meno determinata e s,pecifica, più dinamica, e, quindi, più sensibile alle evoluzioni indotte dalle s,pinte economiche e sociaili; si tratterebbe, cioè, di dare il valore di prmoipi fondamentali delle leggi dello Stato non solo alle leggi-cornice volute dalla legge Scelba del 1953, ma anche a tutta la produzione legi,slativa relativa alla programmazione economica nazionale, la quale assicurerebbe la necessaria atituali,tà della definizione dei limiti della competenza legi-sJativa regionale, oltre a coSitituire il primo anello di congiUJilZione tra programmazione nazionale e programmazione regionale. È in questo quadro che va riportato il dibattito sulle competenze regionali; non si tratta semplicemente di ripartizione di compiti, di attribuzione 58 BibliotecaGino Bianco

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