Nord e Sud - anno XVIII - n. 134 - febbraio 1971

... Arturo Polese autorità concedenti od amministrative di controllo, la vita intera del settore; e il discorso ancor più importante della gestio,ne dei sistemi di trasporto e degli Enti che vi debbono provvedere. Per quanto riguarda la legislazione, entrambi gli istituti sui quali si fondano principalmente i trasporti locali - la concessione e la municipalizzazione - sono orinai da considerarsi superati e vetusti. L'istituto della conces.sioI1e si basa per le ferrovie sulla legge 9 maggio 1912 n. 1447; per i trasporti su strada sulla legge 2 settembre 1939 n. 1882. La prima ricorda la vecchia legislazione ottocentesca sulla possibilità di co,struire ed esercire ferrovie da parte di privati, previa sovvenzione statale: con questa legge, poiché lo Stato stesso è costruttore ed esercente di ferrovie - sia pure attraverso un'azienda speciale -, esso amn1ette che vi sia la possibilità di demandare un'aliquota del trasporto pubblico su ferro anche a privati, sia pure per le sole linee secondarie locali, che la stessa legge definisce solo negativamente, con la differenziazione da quelle principali, esplicitamente ma genericamente indicate, ed anco,ra con la differenziazione dalle secondarie « pro·priamente dette » no,n meglio indicate, che posso,no comunque ipotizzarsi co,me linee meno importanti, per estensio,ne e per traffico, tra quelle gestite dallo, Stato. La legge che riguarda le concessioni automobilistiche è invece molto drastica, in quanto al primo co,mma dell'art. 1 precisa che: « sono soggetti a concessio,ni tutti i servizi pubblici auto.mobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario ». Questo comma, che riserva l'intero potere decisionale al Ministero dei Trasporti, è stato poi sostituito dall'art. 45 del D.P.R. del 28 giugno 1955 n. 771 (legge sul decentramento), il quale statuisce che le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli so·no accordate: a) dal Sindaco del Comune interessato quando il trasporto ricade 11ell'ambito del Comune; b) dall'Ispettorato competente o dagli uffici distaccati della M.,c.T.C. quando trattasi di autolinee che collegano un Comune con un proprio scalo ferroviario o con un aereoporto, vicino, o quando trattasi di autolinee stagionali di durata non superio·re ai tre mesi. È dunque l'intero istituto delle concessioni che deve entrare in discussione, sia per quanto riguarda le linee ferroviarie, sia per quanto riguarda il trasporto collettivo di perso11e su gomma. Per le prime, già la legge n. 42 sulle metropolitane prevede la sola possibilità di concedere l'esercizio ad un Ente pubblico od a Consorzi 90 Bibiiotecaginobianco

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