Nord e Sud - anno XVIII - n. 134 - febbraio 1971

I trasporti nelle Regioni rante la suddivisione in scali di interesse nazionale, regionale, provinciale e locale e siano escl11si anche gli eliporti. A sostegno di questa tesi vi è la considerazione che la politica portuale dovunque attuata, tende alla concentrazio11e dell'i11tervento statale nei soli grandi porti di interesse nazionale - cinque o sei per ogni grande nazione -, mentre demanda agli enti locali gli interventi e la gestione dei porti minori, che in Italia so•no press'a poco 140. La materia è complessa, ma basterebbe ad esempio, come è stato fatto in Inghilterra, istituire presso il Ministero della Marina Mercantile un organo che giudichi se gli interventi programmati localmente, per i porti minori, siano o n1eno compatibili con l'interesse nazionale e con quello dei porti maggiori, per evitare duplicazioni di spese e per frenare eventuali chimeriche illusioni. Tutto quanto abbiamo detto si può compendiare affermando che la potestà da parte delle Regioni di emanare le norme legislative previste dall'art. 117 della Costituzione nel settore dei pubblici trasporti riguarda le tranvie, le filovie, le linee automobilistiche, le ferrovie secondarie, le metropolitane, le ferrovie speciali, quali funicolari, funivie e così via, cl1e svolgono il loro esercizio per intero nell'ambito della Regione a servizio dei traffici locali, nonché la navigazione marittima e quella aerea riguardanti traffici locali e regionali. Naturalmente i p·rovvedimenti concernenti l'impianto e la gestione dei pubblici servizi di trasporti sopraindicati sono adottati dall'amministrazione regionale previo l'assenso tecnico del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civjle o del Ministero della Marina Mercantile, attraverso gli 11fficidecentrati che essi costituiranno presso le Regioni, mentre quei provvedimenti riguarda11ti la stessa materia che prevedano l'intervento dello Stato dovranno essere sottoposti, per l'assenso tecnico e finanziario, rispettivamente ai l\!Iinisteri della Marir1a Mercantile o dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, sentito il parete degli altri organi interessati dello Stato, quali ad esempio il Ministero della Programmazione Economica o il CIPE. 2. Se alla Regione spetta la potestà normativa nella materia ora definita, indubbiamente le spetta anche in via primaria o concorrente, l'attribuzione della correlativa potestà amministrativa. Si apre così il discorso sull'istituzione di una nuova legislazione che riguarda ·i trasporti: discorso difficile, in quanto si tratta di proporre l'abolizio·ne o la modifica di leggi dello Stato, ormai superate e che vengono ad intralciare ·con una farragine di contraddizioni, di norme controproducenti, di controlli superflui, nonché con la pluralità delle 89 Bibliotecaginobianco

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