Nord e Sud - anno XVIII - n. 134 - febbraio 1971

Arturo Polese Invece, nelle norme di attuazione dello: Statuto, Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti (decreto P.R. 9 agosto 1966 n. 833) è detto che sono da considerarsi di « interesse regionale» i pubblici servizi di trasporto con trazione su ferro e le linee auto•mobilistiche, filo,viarie e tranviarie con percorso- li,mitato al territorio della Regione qualora non implichino interventi finanziari dello Stato 1 per la loro gestione; dizio,ne questa che presta il fianco a molte osservazioni, non ultima quella che « l'interesse regionale » viene limitato dall'intervento finanziario dello Stato. La dizione adottata dallo Statuto siciliano sembra, sia pure con qualche lieve modifica, accettabile. In effetti, a parte la considerazione che è difficile individt1are trasporti di puro interesse regionale, a meno che non si intendano, per tali solo quelli che collegano tra loro tutti i centri o poli di sviluppo regionale individuati dai vari piani territoriali di coordinamento, c'è da tener conto che: a) l'equilibrato sviluppo della Regione presuppone l'organizzazione dell'uso del territorio - di competenza regionale - della quale tutti i trasporti rappresentano un capitolo• fondamentale; b) la facile accessibilità di tutto il territorio - o·biettivo 1 di fondo di qualsiasi piano di trasporti, quali che siano gli obiettivi urbanistici e di sviluppo economico che ci si propone - può essere ottenuta soltanto attraverso una stretta interconnessione fra i sistemi di trasporti a livello urbano, metropolitano, regionale; e) la congestione che si verifica, ad esempio, in una vasta zona urbanizzata interessa duplicemente la Regione: infatti nel mentre influisce negativamente sullo sviluppo economico regionale, può essere eliminata o ridotta con una politica di deco·ngestione e di decentramento, per realizzare la quale i trasporti a livello extra-urbano in generale, ed i loiro collegamenti con quelli urbani, restano l'arma fondamentale; d) nel rispetto poi delle autonomie locali, che vanno valorizzate, i trasporti di una Regione no,n posso,no che ubbidire, sia pure nelle diversificazioni che i singoli mezzi comportano, a norme tecnico-amministrative uniche e quindi di emanazione regionale, in armonia naturalmente, per la parte tecnica, co·n le norme generali dello Stato. L'accettazione del riferimento al territorio anziché alla funzione, non vuole certamente significare, con falsa co,nseguenza logica, che alla Regione spetti la gestione di tutte le linee che si svolgo1 no nel suo ambito; vuole invece significare soltanto che la Regione ha potestà normativa ed amministrativa su tali linee, il che, sia per le considerazioni svolte al precedente comma d), sia per altre facilmente intuibili, sembra logico. 86 • Bibliotecagioobianco

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