Nord e Sud - anno XVIII - n. 134 - febbraio 1971

Marcello Marin È comunque evidente che, stando così le :cose, ·sarà molto difficjle ottenere una riduzione del nostro pletorico apparato distributivo. Le tante difficoltà poste alla diffusio,ne del moderno dettaglio po,ngono i dettaglianti tradizionali al riparo dalla concorrenza più temibile e pertanto la sparizione dei punti di vendita per cause econo·miche è in buona parte scongiurata. Restava la scomparsa per cause naturali, ma ad evitarla ci pensa appunto, l'articoilo 24 del progetto· Helfer: poche saranno le aziende che chiuderanno per ritiro o morte del titolare; salvo casi particolari, acquirenti o eredi saranno ben lieti di accaparrarsi la sospirata licenza. Ora, poiché è noto che il numero degli esercizi al dettaglio è da noi circa il do1 ppio di quello che assicurerebbe l'equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e capacità di domanda della po,polazio,ne, v'è da chiedersi quale coerenza vi sia in questo progetto legislativo, che dichiara di voler perseguire tale equilibrio e nello stesso tempo tutela la sopravvivenza degli esercizi esistenti, garantendo ai commercianti stabiliti il diritto di disporre della licenza usque dum vivant et iLltra, senza alcuna limitazione. Ma l'art. 24 non finisce qui; nel 2° comma riserva una priorità assoluta alle domande per l'apertura di un nuovo esercizio presentate da cinque o più soggetti già esercenti l'attività commerciale. Stando alla lettera della norma, tale priorità dovrebbe valere quali che siano le dimensioni degli esercizi, le capacità imprenditoriali e la data di presentazione della do·manda. L'associazione tra i commercianti va senza dubbio favorita e può essere incentivata con molteplici misure, anche favorendo le domande dei commercianti associati a parità di altre condizioni; ma andare oltre rappresenta una inammissibile discriminazione, contraria non solo alle no1n1e costituzionali e comunitarie 23 ma anche ad un elementare principio di equità. Stranamente, a tale articolo ne segue i~mediatamente uno (art. 25) che menziona (unica volta in tutto il disegno di legge) l'« interesse del consumatore » e prevede che venga concessa priorità nel rilascio dell'autorizzazione ·a quelle aziende che meglio lo tutelino, potendo assicurare una maggiore funzionalità del servizio « per dislocazio,ne, attrezzature, con·nessioJni e disponibilità economiche del richiedente ». Sembrerebbe esservi una chiara contraddizione tra le due norme: due prio,rità con23 In un recente convegno il direttore per gli studi e la politica economica della CEE, Jean Flory, ha rilevato che non è concorrenziale quel n1ercato in cui non è concorrenziale il servizio distributivo; pertanto qualora venisse approvata, in uno dei paesi membri, una nor1T1ativa in contrasto con i principi comunitari di libertà di concorrenza, è prevedibile che gli organi CEE interverrebbero nei confronti del Governo responsabile sino alla sua citazione di fronte alla Corte di Giustizia. 78 Bi_bliòtecagin~bianco

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