• Marcello Marin di legge che si occupano, in quache modo; del settore distributivo. E non è senza significato che da testi dichiaratamente ostili allo sviluppo della grande distribuzione si sia giunti, gradatamente, a formulazioni dai to·ni più pacati, ma non per questo meno insidiose. Agli articoli unici che con poche e concise frasi decretavano la morte del grande dettaglio, si sono sostitt1iti testi estremamente co·mplessi che parlano di riforma o regolamentazione per una razionale evoluzione del settore distributivo; comunque, dietro dizioni ambigue e frasi contraddittorie, la sostanza resta la stessa. Attualmente si è giunti ad un testo unificato (noto come prog.etto Helfer) che la Commissione Industria della Camera ha da oltre un anno all'esame in sede legislativa. Di esso è stata pubblicata recentemente 19 l'ultima parte, che differisce in molti punti da quell:a resa nota lo scorso anno; ma poco nella so,stanza è mutato. Allora co,me oggi, il testo unificato trasgredisce il dettato, pro,grammatico• perché non solo nulla prevede in favore della diffusione della grande distribuzione (o,ve tale diffusione è definita « naturale » ed indicata come metodo primario per raggiungere !'o.biettivo fondamentale della razionalizzazione del settore distributivo) ma finirebbe vice_versa, se approvato, con il renderla estremame11te difficile. Punto essenziale del progetto Helfer è il Capo II, che prevede la formazione dei piani comunali 20 triennali di sviluppo e di adeguamento dell'apparato distributivo e di piani urbanistici che ai pri1ni si affiancherebbero per comporre le esigenze delle altre destinazioni d'uso del territorio; punto essenziale poiché solo se con,formi a tali piani potranno essere autorizzate le aperture, gli ampliamen.ti ed i trasferimenti di esercizi commerciali (art. 19). Sul piano teorico non si può che essere d'accordo sulla funzione dell'urbanistica nel co·mporre armonicamente lo s-viluppo commerciale ed ambientale insieme; specie se, anziché su proibizioni e concessioni, essa si basasse su incentivi e disincentivi. M_apurtroppo sino ad oggi questa posto fisso (1118); Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di com1nercio e nuove norme per i comuni ( 1125); Scotti ed altri: Disciplìna del con1mercio (1237); Monti ed altri: Modificazi9ni all'art. del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del com1nercio di vendita al pubblico (1339). Per un'analisi esauriente delle proposte legislative suddette si veda: P. SAVINI, op. cit., pag. 12 e seguenti. 19 V. « Il Sole 24 ore », 18 novembre 1970. 20 Nella precedente stesura era previsto che alla formazione del piano comunale dovevano procedere solo i Comuni capoluoghi di Provincia o con popolazione superiore ai 50 mila abitanri (in totale 127 unità; gli altri avrebbero compilato piani intercomunali) mentre secondo quest'ultima redazione sono chiamati a redigere i piani tutti gli oltre otto1nila Comuni italiani. 74 Bibliotecaginobia · co
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