Nord e Sud - anno XVIII - n. 134 - febbraio 1971

Marcello Marin ciò essere la regola, mentre il diniego una eccezione da motivarsi con ragioni di grave momento che investo·no la personalità del richiedente o un serio interesse della comunità. Ciò perché la libertà di co,mmercio è un aspetto della libertà di iniziativa, che non può essere sacrificata alla difesa degli interessi di privati (i commercianti già o.peranti). Anche la Corte Costituzionale, chiamata ultimamente ad interessarsi dell'argomento, pur dichiarando la costituzionalità delle norme in vigore (ma la questione fu, secondo molti giuristi, mal posta), ha chiarito come queste vadano interpretate, affermando in particolare che non si può negare la licenza per proteggere interessi •meramente settoriali 16 giacché è l'interesse di tutti i consumatori a dover prevalere. Tale interesse si può tutelare solo favorendo la massima concorrenza nel settore distributivo, compatibilmente con la già restrittiva legislazione attuale. Viceversa limiti maggiori vengono posti dalla prassi amministrativa, dovuta ad organi in cui non sono rappresentati né gli esercenti del grande dettaglio né i consumatori. Le decisioni sulle concessio-ni delle licenze vengono prese spesso in contrasto con i principi precedente~ mente ribaditi e comunque formulate dopo lungaggini burocratiche esasperanti, che peraltro non sussistono allorché si tratta di accordare effetto sospensivo, in seguito· ad un q_ualsiasi ricorso, alle concessioni già date. Gli organi della CEE ha11no più volte invitato il Go·vemo italiano a rivedere la legislazione in parola, giacché il trattato di Roma stabi .. lisce l'o·bbligo di armonizzare le legislazioni dei paesi aderenti e di abolire le no,rme che ostacolano la libera conco,rrenza; e non vi è dubbio che i R.D.L. n. 2174 del 1926 e n. 1468 del 1938 contrastano con tali . . . pr1nc1p1. Nulla di positivo 17 si è co,mpiuto di fronte a queste pressioni ed indicazioni sia interne (Corte Costituzionale e Consiglio di Stato), sia internazionali (CEE). Eppure allo·rché si trattò di formulare il p·rimo documento ufficiale organico ed approfondito sui problemi economici del nostro paese, il discorso fu certamente responsabile. 16 Sull'argomento ha recentemente scritto il prof. Gustavo Minervini (La legislazione delle licenze di commercio al vaglio della Corte Costituzionale) in « Giurisprudenza Italiana », 1970 disp. I, parte I, Sez. I. 11 Il Ministero dell'Industria, che da diversi anni studia il problema tramite apposite commissioni, ha elaborato un progetto di legge che prevede l'abolizione delle licenze (Comn1issione Astuti) ed a n1edesima conclusione giunse il CNEL nel 1966; ma le due iniziative non hanno avuto seguito. 72 Bibiiotecaginobianco

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