. . Ermanno Corsi del precetto costituzionale che pone il lavoro a fondamento dell'ordinam·ento repubblicano, assume il diritto al lavoro e la piena occupazione come finalità primarie della propria attività. La Regione promuove il superamento degli squilibri territoriali e settoriali e riconosce come suoi obiettivi l'equilibrato sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della Campania, esercitando un ruolo di rinnovamento e di valorizzazione del Mezziogiorno, anche nel più ampio contesto europeo. La Regione, valendosi delle pro,prie competenze, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, partecipa alla elaborazione, formulazione ed esecuzione del programma economico nazionale, con particolare riferimento alla politica per il Mezzogiorno ed alle politiche settoriali per le materie che ad essa sono attribuite in via primaria o per delega dello Stato; identifica nello sviluppo industriale e nella valorizzazione delle risorse agricole e turistiche le linee p·rimarie per raggiungere un equilibrato sviluppo della Campania; attua una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare le condizioni ambientali e l'organizzazione del territorio capaci di garantire un armonico sviluppo e la piena occupazione; concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla istruzione ed alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alla educazione ed attività sp0rtive ed all'impiego del tempo libero». L'articolo 8 individua un altro antico problema della Camp,ania: l'emigrazione. La Regione - esso dice - riconosce fra i p-ropri obiettivi la risoluzione del problema della emigrazione op,erando per la cessazione àel fenomeno e per il rientro degli emigrati. Infine gli articoli 66, 67 e 68 (Titolo- VIII) sono nuovamente dedicati alla programmazione, ma questa volta per stabilirne gli strumenti, le procedure, gli organi ed affermare la necessità dell'Istituto regionale di studi. La Regione, dice l'articolo 66, adotta la program1nazione come metodo fondamentale nella sua attività legislativa, amministrativa e di controllo. La Regione partecipa con propria iniziativa alla determinazio·ne degli obiettivi e degli strumenti della progra1n1nazione economica nazionale e predispone programmi di svilup.po economico globale relativi al suo territorio. La Regione nelle materie di sua competenza, com•p,rese quelle ad essa demandate dalla Costituzione, opera in base a pro-grammi annuali e pluriennali. La legge regionale - affetma l'articolo 67 determina gli strumenti· della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, uniformandosi a principi e metodi che assicurino, anche su base comprensoriale, il concorso degli enti locali e l'autonomo ap·porto delle organizzazio·ni sindacali e di categoria e delle altre formazioni sociali, sia nella fase dell'indagine conoscitiva preliminare, sia nella formulazione delle ipotesi di sviluppo. La Regione - dichiara infine l'articolo 68 - può istituire un Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione. Le strutture, l'organizzazione ed i compiti sono regolati con leggi regionali, in :rnodo da assicurare alla Regione, agli enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei 64 Bibliotecaginob· co
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