Nord e Sud - anno XVIII - n. 133 - gennaio 1971

... Salvatore Castorina Calì sociale, riteniamo si possa affermare, con la dose di errore implicita in ogni generalizzazione, che l'Italia non ha mai avuto una politica agraria valida ed efficiente, né strumenti validi ed efficienti per applicarla. Chi è agricoltore e vive i tragici problemi della nostra agricoltura, così spesso aggravati dalla resistenza di forze delle più svariate provenienze, da forze sindacali d'ogni parte e colore o dalle burocrazie, purtro,ppo incapaci di superare una realtà condannata dall'evoluzione, si rende conto che con strutture operative simili a quelle che abbiamo ·e che ancora veniamo creando, la sorte della nostra agricoltura è segnata. Noi paghiamo duramente ogni giorno lo scotto di errori di previsione e di impostazio,ne, di dogmatismi, di carenze tecniche e culturali: ciò dimostra ancora una volta quanto sia urgente ed indispensabile riuscire al pit1 presto a razionalizzare le strutture pub1 bliche, armonizzando le sfere di azione individuali, regionali e nazionali nel quadro comunitario. Per quanto riguarda specificamente l'agricoltura, un gravissimo rischio è che nello studio della 1nateria venga ignorato il problema posto dall'art. 116 della Costit112ione. Gli statt1ti delle cinque Regioni a statuto speciale accordano competenza legislativa esclusiva primaria per determinati settori, fra cui l'agrico1tura, alle Regioni cui si riferiscono, che possono emanare norme di legge, senza che vi sia determinazione da parte dello Stato dei principi generali cui dette leggi devono ispirarsi. Mentre gli statuti delle Regioni ordinarie sono atti della Regione, sottoposti a semplice app,rovazione dello Stato e integrati dalle leggi quadro, gli statuti speciali sono atti costituzionali dello Stato e le deleghe concesse non necessitano di ulteriori specifica• zioni, in quanto negli statuti stessi è determinato_ una volta per tutte il limite dell'at1tonomia _delle Regioni cui si riferiscono (salvo il procedimento di revision•e costituzionale). Gli statuti speciali vigenti per la Sicilia, la Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino -Alto Adige, sono stati approvati con legge costituzionale del 26 feb.braio 1948 n. 2- 3 - 4- 5, mentre lo statuto per il Friuli- Venezia Giulia è stato ap·p-rovato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1. È indispensab.ile stt1diare il modo di fare rientrare nella politica agricola della CEE e del paese anche quella delle Regioni a statuto speciale. I fenomeni del mondo moderno non possono più essere limitati in compartimenti stagni; la tecnologia, l'apertura dei mercati mondiali, la rapidità delle comunicazioni, sia delle conoscenze che dei beni, sono tali per cui oggi non è più lecito ciò ch·e vent'anni fa era ammissibile; così non è più ammissibile cl1e la Sicilia insista in una politica agricola che incentiva l'agrumicoltura creando, almeno nel 50% dei casi, una agrumicoltura marginale, non più competitiva e senza nessuna possibilità di sbocco economico, o che il Trentino incentivi la frutticoltura oltre un certo limite, senza tener presente la concorrenza che viene -dai paesi del MEC e dai paesi fuori del MEC, compresi quelli dell'altro emisfero (perché ormai tutti hanno visto arance sud--americane, limoni nord-americani, o mele australiane. in giro per l'Europa), così come non è ammissibile che in un'altra Regione si faccia una politica di 60 Bibl~otecaginob-ineo

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