Nord e Sud - anno XVIII - n. 133 - gennaio 1971

La «Cassa» dopo le Regioni La « Cassa » si pone co,me organismo servente di programmi politici definiti ed è essenzialmente estranea ai processi di formazione della volontà politica che ad essi sottostanno. Di un vero e proprio conflitto non sembra potersi parlare neanche per quanto riguarda gli aspetti finanziari dell'azione di sviluppo. La co,stituzione di un fo,ndo nazionale per il riequilibrio territoriale risponde all'esigenza di garantire lo svolgimento di interventi che affrontano il problema del sottosviluppo meridio•nale nella sua dimensione unitaria, superregionale più che interregionale: non si può dire, dun-- que, che essa sia inco·mpatibile con la costituzione di fondi speciali così come sono previsti dalla Costituzione e dalla legge finanziaria di attuazio11e, giacché essi attengono ad interventi specifici che sono chiaramente iscritti nell'interesse particolare delle singole Regioni. Neanche si può dire che il permanere nella « Cassa » di alcune competenze su materie costituzionalmente attribuite alle Regioni si ponga in contrasto· con il principio di un co,mpleto passaggio• di attribuzioni dallo Stato alla Regione. Le competenze, infatti, proprie della « Cassa » sono competenze di puro intervento addizionale e straordinario non espropriative né limitanti le competenze regionali, anche percht esse si svolgono solo sulla base di programmi definiti dall'autorità pol1tica, a cui non è estraneo, ~videntemente, lo stesso livello autoritativo ~,.egionale. Sarebbe in altri termini non del tutto corretto porre i rapporti tra « Cassa » e Regioni sullo stesso piano in cui si pongono i rapporti tra le amministrazioni ordinarie dello Stato e le Regioni medesime: l'approfondimento sulla natura peculiare dell'Istituto e sulle sue caratteristiche, certamente singolari per il nostro ordinamento an1ministrativo,, può certo aiutare a sbloccare questo pro,blema da alcune premesse teoriche e pratiche che non sembrano sufficientemente fonl'late. Il momento in cui, peraltro, l'attività della « Cassa » sembra inci- , dere particolarmente sulle strutture amministrative regionali, è quello relativo a1 ll'esecuzione degli interventi. Pro,prio percllé la « Cassa » no,n è ente di esecuzione ma di finanziamento· e di controllo, esecutivo, la sua azio11e amministrativa è normalmente mediata da apparati a carattere locale a cui è in realtà affidata l'esecuzione degli interventi. Bisogna riconoscere che i rapporti esistenti tra l'o·rgano ·di finanziamento e di controllo· ·e la strumentazion_e esecutiva noi:.~sono· del tutto soddisfacenti. Probabilmente vi è stata, da questo punto di vista, una linea involutiva nel comportamento della Cassa che ha fatto riscontro ad un linea involutiva che si è ·verificata nella capacità 01 perativa degli enti locali di esecuzione. Cosicché vi è oggi. una notevole commistione 117 Bibiiotecaginobianco

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