Ernesto Bassanelli 7. La « legislazione di cornice ». - I limiti: di legittimità delle competenze legislative regionali non possono essere decisi da una legge ordinaria, sia pure nella fase esecutiva prevista dalla disposizione transitoria VIII della Carta costituzionale. Il tentativo di dare un'interpretazione governativa, che operasse come interpretazione autentica dell'art. 117 della Costituzione, è stato fatto con la legge del 1953 più volte citata. È però caduto con l'abrogazione del contestato art. 9; che è stato sostituito dall'art. 17 della legge finanziaria. La questione è già stata accennata. Ora però conviene riepilogare quanto è stato rilevato più sopra, al paragrafo 5, ricordando che i limiti che dall'esterno circoscrivono la comp·etenza legislativa della Regione sono dati, oltre che dalla tassativa elencazione delle « materie » affidate all'autono-mia regionale, anche dal rispetto che è dovuto ai « principi fondamentali » dell'ordinamento giuridico da p·arte del legislatore regionale. Si è detto tuttavia delle difficoltà oggettive di definire alcune materie (particolarmente, l'urbanistica e l'agricoltura) elencate all'art. 117; e si è detto altresì della natura ricognitiva delle eventuali leggi cui fosse affidato - ai sensi dell'art. 17 - di desumere dalla legislazione vigente e quindi_ espressamente stabilire quei principi fondamentali per i s~ttori di competenza regionale. Ora la stessa finanziaria ha dato due anni di tempo allo Stato per l'em·anazione di queste « leggi-cornice »; ma il termine indicato sta solo a sottolineare la modifica voluta rispetto al vecchio testo dell'art. 9, che faceva dipendere l'effettivo_ esercizio dell'auto·nomia legislativa regionale dall'emanazione delle « leggi-cornice ». Questo condizionamento è stato cancellato; o, quanto meno, si ammette ora solo una sospensiva, per l'esercizio delle competenze legislative regionali, che comunque non può essere superiore a due anni se la « legge-cornice », in quella specifica materia, non viene emanata prima. Precisato tutto questo, anche riguardo al valore di quel biennio di sospensiva, si può ammettere che leggi meramente ricognitive possono venire emanate, prima e dopo il termine -previsto, se viene in evidenza una seria opportunità. È · una conclusione che scaturisce dal riconosciuto valore utilitaristico di questa « legislazione di cornice ». In questa delicata materia dei rapporti fra Stato e Regioni la «certezza del diritto,» può essere data soltanto dalla decisione della Corte costituzionale; nondimeno la « legislazione di co·rnice » può assolvere positivamente il suo compito, favorendo-, se elaborata con rigorosi criteri d'interpretazione costituzionale, il normale svolgimento dei rapporti fra Stato e Regioni nel reciproco rispetto delle rispettive sfere di autonomia, anche legislativa. Così, secondo un'accezione più ampia, nella « legislazione di cor- · 72 •
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