I Argomenti quest'ultimo riguardo - lo si è già rilevato - la Costituzione prescrive che le norme legislative emanate dalla Regione non possono determinare contrasti con l'interesse nazio-nale o con quello di altre Regioni. È noto peraltro cl1e spetta alla Corte costituzionale accertare i vizi di legittimità: constatando se la « legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione » (art. 127); e che spetta al Parlan1ento risolvere le questioni di merito, circa i contrasti che u11a legge regionale può cr~are « con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni » (stesso art. 127). Anche riguardo ai limiti di merito una legge ordinaria (quella stessa già citata: la L. n. 281/70) ha chiarito, ai fini esecutivi, come si delimitano le sfere di competenza dello Stato e della Regione. Ha precisato, infatti, che, nelle materie riservate all'autonomia regionale, resta riservata allo Stato - rispetto alle attività delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario - una « funzione di indirizzo e di coordinamento ». In tale funzione si riflette, sul piano dell'esecutivo, la posizione di preminenza che la Costituzione l1a voluto riconoscere al Parlamento nazionale per la risoluzione delle controversie di merito fra Stato e Regioni (oltre che fra le Regioni) se dovessero sorgere per l'esercizio dell'attività legislativa concorrente di una Regione, o di più Regioni, contrasti da comporre a giudizio del Governo della Repubblica. È così manifesto come quella « funzione di indirizzo e di coordinamento », riservata allo Stato, abbia anzitutto lo sco·po di prevenire, anche mediante l'emanazione di leggi (ordinarie), la possibilità di tali contrasti. La « funzione di indirizzo e di coordinamento » ha una portata generale. Sennonché due fatti nuovi più recenti, istituzionalmente assai rilevanti (la programmazione nazionale e la politica comunitaria), hanno offerto la possibilità di precisare meglio i contenuti di quella stessa funzione, puntualizzandoli in particolare nella politica di piano e nella politica. comunitaria: la prima, impostata e realizzata con il concorso delle Regioni; l'altra, in un concerto internazionale ispirato a criteri di sostanziale pariteticità, secondo premesse poste dalla politica di piano. Di conseguenza la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea, se ha sottratto alle Regioni una grossa fetta della « materia agricola » di loro esclusiva competenza, ha inoltre portato a recepire una copiosa, fluente, regolamentazione che ha molte caratteristiche comuni co,n la normativa di programmazione;- e che anzi la integra. Donde i limiti di legittimità, di cui si è già detto nel precedente paragrafo; ed anche limiti di merito: perché esistono interessi nazionali ed interessi di singole Regioni messi in evidenza e tutelati per l'appunto da quella regolamentazone comunitaria. 71 • Bibliotecaginobianco
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