Ernesto Bassanelli alcuni si sono rassegnati all'espediente empirico di identificare l' « agricoltura e foreste » dell'art. 117 co,n il complesso delle attività che, di fatto, ricadono sotto la competenza dell'attuale Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Come se costoro ignorassero che l'ordinamento di questo Ministero è da tempo superato; come se costoro sottovalutassero la decisiva importanza del decentramento regionale anche ai fini di un ripensamento di tutta la materia. Occorre infatti arrivare ad un nuovo e più moderno concetto di « agricoltura »: nei suoi aspetti economici (produzione ed alimentazione) e negli aspetti sociali (popolazione rurale e suo « l1abitat » ). Inoltre si deve avere presente che, in alcuni settori, la « materia agricola » è spartita fra più Ministeri; o, addirittura, so,no da lamentare usurpazioni da parte di altri Ministeri (come avviene per i servizi veterinari, da parte del Ministero della Sanità). In questi casi, il decentramento creerebbe problemi di soluzione difficile, se non fosse stata posta l'avvertenza che i trasferimenti dallo Stato alle Regioni debbono avvenire per « settori organici »: nell'intento, per l'appunto, di favorire una maggiore efficienza al nuovo ordinamento regionale; una più sicura. demarcazione fra i compiti dello Stato e quelli delle Regioui (a garanzia dell'autonomia regionale); un allargamento delle attribuzioni regio-nali perché, una volta individuati i « settori organici » di specifica competenza regionale, negli altri ad essi connessi dove rimangono le prerogative statali, le Regioni riceveranno le deleghe p~r ulteriori poteri. Conta assai, tuttavia, che la demarcazione sia netta e sicura fra poteri propri dell'autonomia regionale e .poteri delegati dallo Stato· alle Regioni. In conclusione, la nozione di « agricoltura e foreste », come materia compresa fra le com-petenze regionali, non è riconducibile ad un concetto unico che racchiuda in sé l'intera sfera delle attività che posso-no essere fatte rientrare_ sotto tale etichetta. In realtà si tratta di un amalgama di « settori organici » enucleati da quella sfera; per cui diventa di fondamentale importanza determinare con chiarezza il criterio di enucleazione: che sia il piu largo possibile, nello spirito dell'elencazione delle materie che la Costituzione affida all'autonomia regionale; ma che sia nello stesso tempo il più rigoroso per la necessaria distinzione, sotto il profilo formale-legale e sotto quello pratico-amministrativo, fra « set'tori organici » di spettanza regionale e « competenze statali residue ». 6. Limiti di merito. - Se quelli di legittimità circoscrivo110 dall'esterno le competenze legislative della Regione, i litniti di merito le condizionano all'interno della stessa potestà normativa regionale. A 70 Bibl"otecaginobi .neo
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