Nord e Sud - anno XVII - n. 132 - dicembre 1970

, Argomenti Nell'attribuire alle Regioni a statuto ordinario una competenza anche legislativa, la Costituzione stabilisce (art. 117) quali sono• i limiti esterni ed interni che circoscrivono e condizionano 11na potestà normativa che è concorrente con quella dello Stato. Quanto ai primi - ai limiti esterni - le materie su cui può essere esercitata tale competenza sono elencate tassativamente; inoltre le norme legislative della Regione sono tenute, per tali materie, al rispetto dei « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». Quanto ai limiti interni, le stesse norme non possono essere in contrasto con « l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni ». Limiti, quindi, di legittimità e di merito. 5. Limiti di legittimità. - Per attuare la norma costituzionale fissando le procedure di trasferimento dallo Stato alle Regioni di funzioni (personale ed uffici) nelle materie elencate all'art. 117, una legge ordinaria ha precisato che il decentramento deve essere realizzato per « settori organici di materie »; ed ha previsto che, in relazione a questi medesimi settori, i « principi fondamentali » della legislazione vigente possano essere desunti con leggi che espressamente li stabiliscano (le cosiddette « leggi-cornice »). Così al citato art. 17 della legge n. 281/70, dove viene altresì ricordato che esistono obblighi internazionali per i quali la Repubblica Italiana è impegnata a « limitazioni della sua so·vranità » (secondo l'art. 11 della Costituzione) che incidono sulla potestà legislativa dello Stato non meno che su quella -delle Regioni. Questi sono i limiti che circoscrivono le competenze legislative regionali, e ne condizionano dall'esterno la legittimità. Tutto ciò sembra molto chiaro e fuori discussione; ma si deve approfon dire la conseguenza sul piano concettuale di quella precisazione che il trasferimento delle funzioni dello Stato, nelle « materie » riservate alle Regioni, deve avvenire per « settori organici ». La questione si pone per tutte le materie elencate all'articolo 117; ma in particolar modo per quelle più complesse e che hanno subìto di recente una più accentuata evoluzione: come l'« urbanistica», come l'« agricoltura e foreste »; inoltre per quelle più late e indefinite: come la « beneficenza pubblica ~d assistenza sanitaria ed ospedaliera». Per restare al tema dell'agricoltura, è difficile dare una definizione precisa della materia in cui si concretizza l'« agricoltura e foreste »; anche se, di definizioni, ne sono state tentate molte: o secondo un criterio contenutistico (con riferimento al Codice civile); o secondo criteri teleologici (in funzione di dottrine agrariste), o con soluzioni eclettiche (dalla combinazione dell'uno e degli altri). Tanto che, alla fine, 69 Bibli tecaginobianco -

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