.. • Ernesto Bassanelli Adamo Smith aveva avvertito che non può reggere un sistema che pretende tener conto solo dell'interesse del produttore· trascurando le esigenze (genuine o meno) del consumatore. Ora le Regio·ni sono destinate a raccogliere in eredità dal vecchio Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste quella certa politica (che fu sua) di salvaguardia Jella « classe rurale »; mentre si schiude finalmente la via alla creazone ex novo di un moderno Ministero dell'Alimentazione e dell'Agricoltura. 2. La demarcazione fra Stato e Regioni. - Prima dell'abrogazione dell'art. 9 della co1 siddetta « legge Scelba » (L. n. 62/53) e prima che l'art. 17 della recente legge finanziaria regionale (L. n. 281/70) desse una nt1ova disciplina alle procedure di transizione concernenti funzioni, personale ed uffici periferici da trasferire alle Regioni, era stato abbozzato uno schema di legge-cornice per l'agricoltura con l'inventario dei possibili contenuti dell'autonomia normativa delle Regioni. Ci si era applicata la Commissione Moro, un po' con la preoccupazione di dire: « questo no; questo ed ancora questo le Regioni non lo possono fare ». Tale preoccupazione era del resto nello spirito dell'abrogato art. 9, che pretendeva far dipendere l'attività della Regione dalla preventiva emanazione delle leggi-cornice con la specificazione dei principi fondamentali « cui deve attenersi ». La legge finanziaria regionale si adegua al principio che le leggi dello Stato non possono introdurre nuovi criteri per la delimitazione dell'autonomia normativa delle Regioni; anche se viene affermata l'opportunità di dare tempo (un biennio) al Parlamento della Repubblica per desumere dalle leggi vigenti, espressamente stabilendoli, i « principi generali » che costituzionalmente circoscrivono le compete11ze regionali. Si chiedono, dunque, leggi-cornice rico·gnitive: neppure esaurientemente ricognitive, dal momento che ad esse è riservato un valore meramente indicativo. Si è perciò dovuto accantonare lo schema di legge-cornice elaborato dalla Commissione Moro; ed oggi occorre arrivare ad un2. soluzione_ che non sia più in termini· permissivi, circa le competenze che saranno esercitate dalle Regioni. Ci vuole una soluzione che arrivi a tracciare la linea di displuvio fra i versanti in cui si raccolgono, come in due bacini idrografici, le prerogative dell'amministrazione centrale e quelle regionali. Il tutto, secondo un'interpretazione fedele e rigorosa delle norme costituzionali che circoscrivono e condizio11ano le competenze legislative delle Regioni. Interpretazione fedele, perché sono inammissibili i pregiudizi antiregionalistici nutriti dalla burocrazia cent,ale; interpretazione rigorosa, perché lo scorporo delle funzioni statali non con66 Bibl_■ otecaginobi~n_co \ I
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