Nord e Sud - anno XVII - n. 132 - dicembre 1970

.. Guido Pep<;, zione « base da base») un'imp·osta del 18%, l'esborso ammonterebbe a Lire 450.000; se invece si dovrà dedurre (col metodp « imposta da imposta») ·da L. 990.000 di imposta totale (18% su L. 5.500.000) soltanto i:l tributo già di fatto pagato al 6% in L. 180.000, il complessivo onere trib,utario sarà di L. 810~000(L. 990.,000--- 180.000) con un aggravio in più di L. 360.000 per effetto del recupero del tributo, con aliq.uota ridotta, corrisposto nel passaggio precedente. Si noti intanto che anche in questa ipotesi 11 principio della trasparenza fiscale conserva tutta la sua validità perché è ancora possibile leggere chiaramente l'imposta sul valore aggiu,nto assolta per ciascun passaggio e nel complesso ciclo. Resta da vedere se l'effetto di aggravio per il recupero sia voluto o no. È chiaro infatti che se si preferisce evitare tale effetto, è tecnicamente possibile raggiungere lo scopo ammettendo (s'inten,de in via legislativa) la possibilità di detrarre dalil'imposta finale la som·ma di due addendi, uno per l'imposta di fatto già assolta, l'altro -di importo pari alla differenza di imposta corrispondente allo scarto tra le due aliquote. Secondo le cifre •dell'esempio fatto innanzi si operereb·be così: imposta al 18% su L. 5.500.000 importi deducibili: per imp.osta pagata ail 6% = L. 180.000 ) per differenza d'imposta dal 6% al 18% = L. 360.000 ( ) ( L. 990.000 L. 540.000 importo netto da versare -L. 450.000 Indubbiamente ciò costitt1isce anche sotto l'aspetto delle rilevazioni statistiche e dei controlli fiscali u•na certa complicazione; ma non può affatto affern1arsi che il sistema ne venga snaturato. Non è del tutto inutile ricordare, a questo proposito, che in tutti questi anni di gestazione .legislativa si è sempre insistito sull'assoluta necessità di stabili,re per l'IVA un'aliquota costante ed uniforme (nei disegni di legge e nelle relazioni ufficiali si era p·ure indicata tale aliquota: un tondo 10%) ripromettendosi di affidare ad un coevo istituendo tributo - imposta comu-· nale ovvero ICO - la funzion,e di discriminare l'imposizione sui consumi « in rapporto alla diversa cap,acità contributiva in,dicata dalle varie categorie di beni e di servizi». Con questa imposta integrativa - monofase - si sarebbero perseguite quelle finalità di diversificazione delle aliquote per settori merceologi che - si ripeteva - erano ritenute essere in contrasto col presupposto e col meccanismo •dell'IVA~ legata per il gioco d~lle deduzioni, al princ1p 1 io dell'uniformità •di una rigida proporzionalità costante. Questo rigore con·cettuale _, con cui si cercava, bisogna riconoscerlo, di porre le premesse di un sistema impositivo razionale evitando i rischi e le 50 Bibliotecaginobiar,co

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