Nord e Sud - anno XVII - n. 132 - dicembre 1970

Guido Pepe compensato; vi sono inoltre degli altri costi ,di cui pur bisogna tener conto: sono i costi, che potremmo dire di investimento, :come quello del fucile del cacciatore, del cesto del raccoglitore (senza dire, volendo risalire ad .un modo di produzione più evoluto, del costo dei fitti dei terreni coltivabili, come pure delle spese di carattere assicurativo, oneri di licenze di pesca, permessi di porto d'armi e via dicer1do). Va da sé che - attese le obiettive difficoltà di registrazione contabile in tali stadi pro·duttivi originari - si dovranno stabilire p·articolari modalità di esenzioni e semplificazioni per il tributo afferente questi tradizio,nali moduli della produzione dei beni (qualche norma già c'è nello schema cli legge presentato al Parlamento). Ma non è questo che qui interessa. Qui importa piuttosto verificare la vali,dità dell'affermazione già fatta, secondo la quale l'IVA colpisce il valore pieno del bene. Ora, nell'esempio su riportato, al primo atto di scambio (dal produttore An1adei per un milione) viene attribuito un valore aggiunto perfettamente 1.1guale al prezzo com,p,Iessivo di vendita, netto di imposta. Occorre dunque precisare che il procedimento logico resta valido solo se in questo primo atto di scambio diamo valore zero alle forze energetiche naturali ritenendo che il bene prodotto (seb·ber1e in ,parte composto di materie grezze esistenti in natura sia allo stato minerale sia allo stato vegetale ·o animale) valga economicamente tanto quanto vi ha « aggiunto » di suo il lavoro dell'uomo. Soltanto ricorrendo a questa specie di fin2Jione secon,do cui il primo ricavo è considerato composto esclusivamente di valore aggiunto, si potrà affermare che attraverso la sommatoria dei valori aggiunti si perviene al valore pieno del prodotto finale. Alla stessa conclusione si arriva ammettendo - tout court - che il corrispettivo del primo atto economico è fòrmato di valore aggiunto soltanto. Ciò detto è agevole riconoscere che l'IVA ha una sua assoluta limpidità in quanto è sempre possibile, indipendentemen.te dal circuito, co,mmerciale percorso dal prodotto, stabilire con esattezza l'ammontare complessivo del tributo assolto. Il diffalco del tributo, separatamente esposto in fattura ad ogni passaggio, consente infatti di conoscere l'esatto e completo am,montare ad ogni singola fase e nel complesso, sicché - indipendentemente dalla misura percentuale che renderebbe possibile ·la lettura della cifra d'imposta totale, corrisposta in più tempi con pagamenti frazionati - ben può dirsi che l'IVA ha il requisito della « trasparenza ». Questo requisito - che manca assolutamer1te nei tributi del tipo « a cascata », co:me l'ige - rende oltremodo agevole la detassazione del prodotto al momento della esportazione e la correlativa tassazione compensativa a carico dei prodotti imjportati; tassazione, questa, necessaria ad assicurare la giusta parità -di trattamento tributario fra prodotti esteri. importati e quelli nazionali esportati. In proposito non è forse inutile ricor,dare che nei rapporti di scambio internazionale i.I viger1te principio della tassazione dei beni nel paese destinatario è quello che risponde meglio di ogni altro alle molte46 Bib iotecagino i neo •

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==