Nord e Sud - anno XVII - n. 132 - dicembre 1970

, La finanza disasrrata per impedire il p·assaggio in economia degli stanziamenti destinati a spese correnti e a spese in conto capitale a seguito della scadenza dei ~ermini di cui al citato art. 36, la Ragioneria generale ha trovato il modo di trasformare determinati residui di stanziamento· in residui propri realizzando, per le somme corrispondenti, un impegno di carattere generico e vago che la prassi e l'occhio benevolo della Corte dei conti hanno deciso p·ossa consi,derarsi valido ai fini giuscontabilistici, malgrado, l'assenza in esso di ogni obbligazione finanziaria verso terzi, quale un normale « impegno·» di spesa statale dovrebbe comportare. In questo modo, finiscono per figurare tra i residui propri - cioè tra quelli ritenuti fisiologici, in quanto corrispondenti a spese più pro·ssime all'effettivo pagamento di cassa - dei residui passivi che, per l'assenza di o,bbligazioni verso terzi, dovrebbero considerarsi ancora veri e pro,pri residui di stanziamento, cioè ben più lontani dal traguardo finale dell'erogazione di cassa. È evidente che tutta questa serie di anomalie contabili va imputata, in definitiva, alla assurda politica della rincorsa all'accumulo dei piani poliennali di spesa, nonché alla lunghezza dei tempi tecnici e amministrativi delle erogazioni statali in conto capitale: fenomeni, tutti questi, che costringono il Tesoro, da un lato, a esco·gitare espedienti per rallentare iJ ritmo, altrimenti in_sostenibile, degli esborsi di cassa e, dall'altro, a distorcere gli istituti tradizionali della co·ntabilità pubblica per compiere una manovra ,di cassa che la concezione moderna di un bilancio statale impone, ma che il nostro vecchio sistema della competenza non consentirebbe, a stretto rigore, di effettuare e che, comunque, finisce per sottrarre responsabilità e oneri decisionali al Parlamento. A questa tendenza anomala e ormai divenuta consuetudine dà, infine, sostanziale alimento lo stesso dettato del 4° comma dell'art. 81 della nostra Costituzione, voluto da Einaudi per imporre il sano canone dell'obbligo di copertura finanziaria su ogni nuova spesa approvata dal Parlamento. Infatti, come abbiamo già accennato all'inizio del presente saggio•, la riforma Curti del 1964 - consentendo di coprire sisternaticamente le spese statali in conto capitale con l'indebitamento· verso il mercato finanziario - ha definitivamente avvalorato la prassi, ormai divenuta usuale, di considerare coperta una spesa (anche di parte corrente, come hanno dimostrato gli aumenti dei minimi pensionistici riel 1969) quando ne sia indicato il finanziamento tramite mutui a medio o lungo termine. Ora, la semplice previsione iscritta in bilancio di tale spesa, una volta autorizzata legislativamente dalle Camere, co11sente di legittimare l'acquisizione delle entrate da prestiti. Né tale prassi è sminuita dal fatto che i relativi capitoli di spesa ricevono la loro dotazione finanziaria - con provvedimenti dell'esecutivo - solo ad entrata 125 Bibll'otecaginobianco

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