SAGGI La finanza disastrata di Pietro Armani 1. Da qualche anno ormai i nostri parlamentari si sono accorti che il bilancio di previsione dello Stato - da loro discusso e ap·provato sulla base di un documento predisposto dalla Ragioneria generale pratica-- mente sei mesi prima della sua discussione davanti alle Camere e valido per l'esercizio successivo a quello nello scorcio del quale è legislativa-- mente varato - si è ridotto ad essere una mera finzione contabile buona soltanto per ottenere il crisma dell'autorizzazione formale da parte del potere legislativo, ma senza più alcuna rispondenza con la realtà al momento .di divenire o,perativo. Con la legge Curti (n. 62 del 1964),. che notoriamente riformò le classificazioni tradizionali. del bilancio statale (sostituendo a quella di tipo patrimoniale-aziendalistico le classi-- ficazioni funzionale ed economica soprattutto delle sp·ese pubbliche), tor-- nando all'antico· principio della coincidenza tra esercizio finanziario ed anno solare, solo apparentemente si è messo l.ln certo ordine nel mec-- canismo del nostro « bilancio di competenza » col sincronizzare in pra-- tica la presentazione del consuntivo dell'esercizio precedente con quella del preventivo dell'esercizio successivo. E ciò, perché tale sincro-nismo è realizzato di solito entro il mese di luglio di ogni anno, ma si riferisce al consuntivo dell'anno immediatamente precedente e al preventivo dell'anno successivo a quello in corso: preventivo che finisce per ri-- flettere, dunque, una situazio·ne assai diversa, al momento di inizio della fase operativa, rispetto a quella pronosticata quando, il documento contabile venne redatto. Il che provoca conseguenze di tipo patologico, so-· prattutto perché al meccanismo della « competenza » non segue una realizzazione di « cassa » puntualmente contestuale, dato il continuo ingigantirsi -dell'autonoma gestione dei « residui » attivi e passivi, fenomeno che· si è venuto sempre più associando con una cresce11te « rigidità » della spesa statale, per oltre il 96% oggi •destinata già preventivamente ad assorbire le entrate di parte corrente (tributarie ed ·extratributarie) con destinazioni obbligate e non riducibili. La legge Curti (entrata in vigore col bilancio dell'esercizio 1965) - inserendosi in una dinamica della gestione statale già ampiamente 104 Bib1iotecaginobi~nco
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