Guido Compagna verso il voto della nuova Assemblea; avrebbero così modo di manifestarsi ·quelle correnti politiche diverse che, come dice Costantino Mortati, ad ogni nuova consultazio:ne elettorale le Assemblee Parlamentari_ possono esprimere. Alla luce di queste o,sservazioni è lecito affermare che si p·uò introdurre in Italia u·na differente regolamentazione degli effetti della fine della legislatura sui procedi1nenti 1legislativi pendenti, mediante una modifica dei Regolamenti. E questo per l'autonoma capacità regolamentare delle Camere, sancita dalla Costituzione. Il principio di rappresentatività, come ha sostenuto Bassanini, non è affatto di ostacolo alla intro,duzio·ne di una continuità legislativa, soprattutto quando tale continuità non fo,sse indiscriminata. Questo principio va invece inteso, ferma restando l'autonoma potestà regolamentare delle Camere, come un limite generale alla st1ddetta potestà, nel senso di escludere soluzioni che, p,revedendo una incondizionata sopravvivenza dei procedimenti p·endenti, imporrebbero alle nuove Camere la prosecuzio,ne di procedimenti no11 da esse iniziati, senza possibilità di sciogliersi da siffatto onere. Il progetto di nuovo regolamento presentato alla Camera, attribuisce il potere di riassum·ere i procedimenti, oltre che al Governo, ai singoli presidenti dei Gruppi Parlamentari, salvaguardando così il diritto di iniziativa di tutto il Parlamento, parimenti evitando un incremento d~el deprecato fenomeno delle « leggine ». Mentre, infatti, ogni parlamentare rieletto to,rnerebbe a riproporre le p,roprie « leggine», il cui iter era stato interrotto dalla fine della legislatura, con grave danno per la nuova Camera, che vedrebbe il suo lavoro appesantito in partenza, è difficile che un presidente di Gruppo rischi il proprio prestigio politico per riproporre le « leggine» dei suoi colleghi. Possiamo a questo pu:nto affermare che gli effetti positivi del provvedimento dovrebbero essere principalmente: l'attenu_azione dei fenomeni di ostruzio,nismo parlamentare; un più diretto contatto tra partiti e pubblica opinione, soprattutto nel periodo della campagna elettorale; un freno- alla dissennata e caotica produzione delle « leggine )>, cui abbiamo già accennato. Per quel che riguarda l'ostruzionismo, dobbiamo dire che il presupposto necessario di tutte le manovre ostruzionistiche è sempre stato, il fatto che tirare in lungo la discussione per un certo, periodo di tempo, evitando di arrivare al voto decisivo di Camera e Senato, significa ottenere, con la fine della legislatura, la decadenza del progetto di legge; il quale dovrebbe ricominciare il proprio iter nella seguente legislatura come se non fosse stato presentato e discusso in Parlamento. Se invece si potesse proseguire l'esam·e della legge dal punto in cui si era giunti prima dello scioglimento delle Camere, l'ostn1zionismo perderebbe molte delle sue carte, perché ciò che interessa non è rimandare una legge di qualche mese, ma ritardarla per anni e magari affossarla per sem,pre. Cadrebbero anche quelle forme di « ricatto globale» di cui si servono le minoranze: vale a dire il rinvio in aula di tutti i progetti di legge in esame da parte delle commissioni in sede legislativa, al fine di determinare la decadenza per fine legislatura di tutti i procedimenti. In pari tempo la maggio60 Bibliotecaginobiancq
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