GIORNALE A PIU' VOCI La continuità legislativa Il progetto di nuovo regolamento presentato alla Presidenza della Camera il 10 luglio 1970, introduce n·el nostro sistema costituzionale un principio di continuità operativa nell'attività di legislature successive. Finora nel nostro ordinanìento si è seguita u-na prassi fondata sul principio di rappresentatività previsto dall'art. 72 della Costituzione, e sul diritto costituzionale inglese, che contemplerebbe, con la fine della legislatura, la decadenza di tutti i procedi1nenti pendenti. Se teniamo presenti le difficoltà politicl1e ed ancl1e la lunghezza dell'itinerario che l'approvazione definitiva di una legge comporta, ci possiamo rendere conto di quale ostacolo, ai fini dell'efficiente funzionamento del Parlamento, abbia rappresentato la regola della discontinuità legislativa. Questa, più che sull'esigenza di aderire allo spirito della Costituzione, ci sembra fondarsi su 1.,1n'acritica e pedissequa accettazione della prassi pre-repubblicana, quando la decadenza di ogni progetto di legge, con la fine., si badi bene, della sessio·ne, era uno strumento della corona: la quale aveva la possibilità,. controllando pienamente uno dei due rami del Parlamento (il Senato, di nomina regia), di chiudere anticipatamente una sessione, bloccando ogni pro .. cedimento legislativo ad essa inviso. Si tratta di un principio, quindi, assai eterogeneo rispetto a quelli cui dovrebbe ispirarsi una moderna democrazia parlamentare. Tuttavia, a giudizio di gran parte della dottrina, il principio dell'assoluta discontinuità legislativa sarebbe uno dei numero,si principi consuetudinari del diritto costituzionale inglese, ripresi poi da altri ordinamenti di paesi europei. Senonché, proprio questo riferimento, secondo l'opinione di Bassani11i, è divenuto· quasi una clausola di stile. In realtà, è vero che l'origine storica dell'istituto va ritrovata nel diritto parlamentare inglese; ma è anche vero che ve la ritroviamo in un momento dell'evoluzione costituzionale nel quale non si era anoo,ra affermata la prevalenza del principio della sovranità popolare sul principio monarchico, legittimi_stico. E infatti la rigidità dell'istituto si è venuta sempre pii1 attenuando man mano che l'Inghilterra pas- · sava da una monarchia costituzionale pura ad una monarchia parlamentare, con una chiara defin.itiva soelta per il principio democratico, rappresentativo. Riferirsi all'ordinamento costituzionale inglese ·può dunque servire ad individuare l'origine sto1 rica della discontinuità, nata in Inghilterra per il solo fatto ,che in questo paese l'istituto parlamentare si è affermato prima che altrove; ma il riferin1e11to non può servire a dimostrare un ·nesso di necessaria implicazione tra p·rincip,io democratico rappresentativo ed istituto della 58 Bibiiotecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==