Nord e Sud - anno XVII - n. 128-129 - ago.-set. 1970

Enzo Vellecco tezza gli pt1ò venire unicamente da disposizioni chiare ed inequivocabili, · che gli co•n5entano di instaurare co·n l'istituto di credito, quale che esso sia, un rapporto, fondato su valutazioni ogget~ive. Un processo• che cominci ad eliminare talune di,sfunzio,ni può essere avviato anche subito, per esempio nei criteri che saranno adottati nella formulazione di alcune prossime leggi in materia (è scaduta il 30 giugno la legge sul finanziamento agevolato alle piccole e medie industrie e conclude la sua validità a fi11eanno il Piano di interventi strao,rdinari per il Mezzogiorno). Quanto, ad una pii1 generale riforma, che costituisca un riordinamento veramente organico di tutta la materia, essa poitrà sopraggiungere nel tempo, con una serie di modifiche parziali che investano il sistema a tratti, sulla base di un disegno preordinato e costruito con una precisa concezio,ne di insieme. Se è vero che una politica economica pro,gramma ta comporta, per essere attuata, modificazioni anche profonde di carattere istituzionale, si deve convenire che nel caso italiano una delle modificazio,ni più importanti riguarda il sistema di credito a medio termine del quale il credito agevolato costituisce tanta parte. Questo sisten1a deve trovare un più definito assetto nell'ambito degli organi e degli strumenti con i quali si conduce, di fatto, la politica economica; sia per quanto riguarda la struttura istituzionale (di gestione e di controllo) sia per la possibilità di regolare l'andamento nei livelli delle disponibilità finanziarie. Si tratta di un compito non facile e· nel quale, alle difficoltà tecniche oggettivamente considerevoli, si aggiungono le resistenze di inerzia e di attrito proprie di organismi tradizionalmente ispirati alla prudenza. Senza improvvisazioni, ma con la necessaria determinazione, si deve tuttavia pervenire, in un tempo ragionevole, all'adozione di strumenti in grado di operare, quando se ne riveli la necessità, interventi selettivi (non solo sul piano quantitativo, ma anche qualitativo) in materia di credito. Fino a questo momento, malgrado il gran parlare che se ne è fatto, ben scarsi esempi di tentativi in questo senso si sono potuti annoverare (forse solamente la Legge 30 aprile 1962, n. 265 - con la quale si faceva obbligo al Mediocredito centrale di preparare u11 piano annuale delle operazioni - e l'istituzione dei parametri di graduazione degli incentivi al Mezzo1 gio,rno). Eppure si tratta di una strada obbligata, che va percorsa speditamente, se si vogliono apprestare leve di manovra che possano funzionare sia per fini anticongiuntt1rali che per promuovere uno sviluppo 1 equilibrato e « pilotato » dei settori industriali. Questa ricchezza di prospettive trova le sue premesse in quanto, bene o male, è stato fin qui realizzato, e che pure ha consentito di uti84 Bibiiotecaginobianco

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