Antonino de Arcangelis 1. Dopo una panoramica sulle complesse strutture dell'assistenza all'infanzia esistenti in Italia, tracciata dalla on. M. Pia Dal Canton, la quale no·n manca di lamentarne la irrazionalità, risulta di notevo,le interesse la relazio,ne dell'avv. Riccardo Santoro, Presidente dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, su « La situazione del minore nella legisla, zione italiana ed in quella dei paesi europei ». Santoro· fa giustamente rilevare, fra l'altro, come « la legislazione italiana in definitiva offre maggiore protezione agli illegittimi, e co11cede ad essi, per quanto possa sembrare strano, itna posizione che, relativamente ai problemi dell'assistenza, è in certo senso più protetta [ ...] Mentre per gli illegittimi il compito assistenziale è demandato ad un solo organo (provincie od Istituti Provinciali di Assistenza all'Infanzia), per i legittimi in istato di bisogno tale co,mpito è suddiviso fra tanti enti indipendenti e non coordinati fra loro, a seconda delle categorie di appartenenza o supposta appartenenza dei bambirzi [ ...] La sititazione di grave disagio d·egli illegittimi dovrebbe essere di per se stessa titolo valido e sufficiente per usitfruire di ogni forma possibile permessa di assistenza: però per determinare se un minore abbia o nzeno diritto di essere assistito resta troppo restrittivo ed' angusto il solo esame del sito stato civile. Si esclude così una grande massa di figli legitti1ni che di fatto si trovano, in situazione di bisogno e di disagio pari a qitelli degli illegittimi, e che, purtroppo, allo, stato attitale, sia per le ristrettezze economiche degli enti, sia per il già lamentato itso ed abilso di scaricarsi delle competenze e degli oneri, molto d'ifficilmente riesce ad ottenere una adeguata assistenza ». Argo,mentazioni queste ben valide per appo-ggiare, come fa Santoro, « la proposta assimilazione di tutti i minori nei corzfron.ti dell'assistenza e la richiesta soppressione delle categorie o caste » che peraltro « non intende sottovalutare o negare la particolarità degli illegittimi ». Queste co,nsiderazioni pongono in sufficiente evidenza le gravi lacune dell'organizzazione assistenziale italiana all'infanzia, in quanto, mentre puntualizzano le carenze dei provvedimenti a favore degli illegittimi - pure demandati a precisi organi provinciali - ne segnalano la relativa efficacia, praticamente ancora legata al R.D.L. n. 798 dell'S-5-27 che già allora ne sanciva la obbligatorietà. Per altro verso, l'assistenza ai bambini legittimi non risulta regolamentata con uguale organicità dal punto di vista legislativo, in quanto l'attività del primo Ente Nazionale istituto a tale scopo ni Italia, l'ONMI, si riporta tuttora al T.U. del 1934 che, non sancendo 1 l'obbligatorietà dell'assistenza e l'universale diritto ad essa, la fa restare - come dichiara San toro - « facoltativa, di178 Bibliotecaginobianco
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