Argomenti mancavano garanzie sufficienti di indipendenza e di libertà religiosa. E qui il giornale si richiamava ai documenti pubblicati dal Pirri, dai quali risulta la conversazione che ebbe luogo il 9 settembre 1870 tra l'inviato di Vittorio Emanuele, conte Ponza di San Martino, e il card. Antonelli. Al conte, che offriva una convenzione che assicurasse l'indipendenza spirituale del Papa e del governo centrale della Chiesa, Antonelli replicò: « può ella garantire che il Parlamento o qualunque Ministero avesse a succedere all'attuale, sanzioneranno e conserveranno integra una Convenzione, che, in proposito, noi oggi concludessimo? ». Naturalmente, l'inviato non era in grado di fornire queste garanzie. « Una legge delle guarentigie - aggiunge Alessandrini - comunque venne pro1nulgata come è noto nel 1871, ma la Santa Sede non l'accettò per le ragioni esposte dal Card. Atitonelli al Ponza di San Martino. Si può obiettare che i Governi e i Parla1nenti italiani rispettarono poi se1npre la legge del 21 marzo 1871; ma ci si può domandare anche se, a conf erma re questo atteggiame11to, non abbia contribuito la lunga protesta della Santa Sede ». Qui non si può essere d'accordo con Alessandrini. In primo luogo non c'è alcuna ragione storica per ritenere che i governi italiani sarebbero venuti meno all'impegno se non vi fosse stato il permanere dell'opposizione vaticana allo Stato unitario. In secondo luogo, o si da per buona l'irrinunciabilità ad un diritto della Chiesa da parte del Papa, o si sostiene l'ipotesi che il rifiuto fosse motivato dall'insufficienza di garanzie politiche. La prima interpretazione propone una concezione di Chiesa in netto contrasto con l'ecclesia, popolo di Dio, definita dal Vaticano II, i cui spazi e i cui diritti sono ben lontani da quelli temporalistici. La seconda viene a collocarsi al centro di un dibattito aperto all'interno della Chiesa d'oggi, che trova un vasto scl1ieramento contrario al garantismo concordatario: considerato non solo inadeguato ad assicurare indipendenza spirituale alla Chiesa o alle chiese nazionali, ma addirittura dannoso per le compromissioni che inevitabilmente ne derivano per le istituzioni religiose, con conseguenze negative per la spiritualità ecclesiale. E ciò sulla base della considerazione che un regime di libertà garantisce di per sé la libertà della Chiesa, mentre nessun garantismo giuridico sarebbe capace di assicurare in un regime totalitario tale libertà, anzi coinvolgerebbe la Chiesa facendone la garante del regime. Inoltre, quarido ci si pone sul piano garantistico, nessuna garanzia è sufficiente: non bastano le leggi, si richiedono impegni dei governi, e, a garanzia di questi, garanzie dei partiti, il che può essere assicurato dalla presenza di un forte partito cattolico egemo~e. 155 ·Bibliotecaginobianco -
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