Nord e Sud - anno XVII - n. 126 - giugno 1970

.. · Pietro Lanzara gi1acaiono alla medesima punizione. Alm-eno nella prassi oggi diffusa. Ma era questa l'inten.zione del legislatore? La risposta è: no. L'esame degli atti parlamentari che hanno pfeceduto l'emanazione della legge è, in questo senso, decisivo: lo scopo della di1sciplina in questione era l'adeguamento alla convenzione internazionale ,di Ginevra e al p,rotocollo di Parigi del 1950 per la repressione del traffico di droga; la co,ndotta del consumatore non veniva presa in considerazione. Come eb1 be a precisare, il 17 marzo, i•n una seduta della commissione Sanità del Senato, il relatore Alberti, i fini perseguiti .dal disegno di legge governativo erano: la rep1 ressione del contrabbando, il controllo delle officine, la regolamentazione della vendita dalle fab,briche ai grossisti. « Gli Stati stranieri» - affermò il relatore - ci accusano, a torto, a ragione, di essere fabbricanti e smerciatori di stupefacenti. Con questa legge, ab·biamo la possibilità di irrogare pene che lo stesso ministro ha detto ... di volere m.olto aspre per cercare di stroncare questa attività». Anche nel corso, delle riunioni della commissione Industria, sempre al Senato, era stata sottolineata la necessità di « stroncare le speculazioni che in tutti i paesi hanno suscitato giuste apprensioni ». La norma era, dun·que, ispirata da sollecitazioni dei paesi stranieri; vale la pena di ricordare che l'Italia rappresenta il primo mercato di smistamento delle droghe nel mondo, che la mafia siciliana svolge un ruolo di prim'o 1rdine nel traffico intern·azionale, assicurando la continuità dei rifornimenti e -che il nostro paese viene regolarmente posto sotto accusa nei convegni medici e presso la commissione stupefacenti dell'ONU, come principale smerciatore di amfetamine. Le Nazioni Unite hanno più volte, inutilmente, raccomandato agli Stati membri di sottoporre amfetamine e barbiturici a un regime di controllo internazionale. Sempre nella seduta del 17 marzo il guardasigj,lli, nel chiedere un inasprimento ·delle pene, precisò che la norma ·aveva un carattere particolare, dato che si riferiva « un1icamente alla rep!ressione del co111n1ercio clandestino degli stupefacenti ». Un'ulteriore conferma deriva dal fatto che la legge, all'articolo 21, prevede, con carattere amministrativo, che il pretore possa ordinare al drogato il ricovero coatto in una casa di salute, per sottoporsi a curia disintossicante sino a cessare -d'essere pericoloso a sé e agli altri. Non c'è, quj, a~enno a carceri o gal,ere, e l'intenzione del legislatore sembra indirizzata nel senso di un desiderio· di recupero, non di repressione. Ancora: sia al Senato che alla Oamera fu formulata d.a numerosi parlamentari la proposta di emanare in futuro una legge che si occupasse espressamente dei consumatori, con il che si riconosceva, evidentemente, la lacuna del pro,vvedimento in esame. Successivamente la legge auspicata non fu emanata, forse per una semplice inerLia legislativa, forse per rispetto a quel pijncipio della libera ,disponi1 bilità che si andava affermando anche in I talla, oltre che in molti altri paesi, e che ha portato all'abrogazione, da parte della Corte Costituzionale, delle norme relative alle infed~ltà coniugali, all'adulterio e al concubinato. Ma, intanto, la legge 1041 aveva già portato a una frattura nella giuri68 Bibiiotecag inobianco

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