Nord e Sud - anno XVII - n. 125 - maggio 1970

Pasquale Emilio Principe Sul primo punto, della libertà dei giudici, giova ricordare che in un tempo non lontano della nostra storia il problema della loro indipendenza (prima condizione, come s'è detto, della libertà del]a giustizia) non si poneva neppurie. L'ordinamento giudiziario fascista - che quantunque in più parti modificato, resta tuttavia ancora in vigore nella sua struttura generale - aveva in proposito provveduto a far dei giudici altrettanti funzionari, attraverso la struttura burocratica e carrieriistica che alla magis,tratura aveva imposto. Urna struttura piramidale che attraverso gradi, promozioni, e selezioni varie, conduceva su, verso un vertice che era giudiziario e gerarchico al tempo stesso, e sul quale, superfluo dirlo, premeva diriettamente la mano governativa, giacché le nomine dei più alti gradi della magistJ1atura e dei componenti delle corti disciplinari spettavano direttamente al governo (ministro della Giustizia o Consiglio dei ministri). È chiaro a chiunque che in un siffatto sistema non vi era posto per le libertà democratiche appunto perché per la negata indipendenza dei giudici, non vi era libertà della giustizia e questa non poteva pertanto svolgere la sua funzione principale, quella di garantire i diritti di tutti dal1e violazioni e dagli abusi da chiunque commessi, soprattutto, direi, se commessi dal potere politico. È, quello, il tipo di non giustizia che le dittature d1 qualsiasi tipo o colore (poco monta che si tratti di colonnelli greci o di generali e «duci» di qualsiasi altria nazionalità) curano di instaurare aittraverso un apparato giudiziario affidato per_ l'appunto ad un corpo di giudicifunzionari; un apparato cioè che non ha alcuna effettiva possibilità di garantire diritti e libertà a nessuno; che assicura l'impunità ai notabili ed ai potenti dei regimi al governo, e che colpisce i deboli, senza essere in grado di difenderli dai soprusi dei forti. Orbene, nel nostro paese, al,1neno per quanto riguarda l'indipendenza dei giudici nei confronti dell'esterno, e particofa.rmente nei confronti de] potere governativo, può dirsi che il sistema che fu eretto dalla dittatlllra sia ormai scomparso. I giudici ora non dÌ!pendono più né dal n1inistro della Giustizia, né dal Consiglio dei ministri, ma dal loro « Consiglio superiore», composto per un terzo di membri eletti dal Parlamento (tra i quali il Capo dello Stato che di diTitto lo pries.iede) e per gli altTi due terzi di componenti eletti dagli stessi giudici. Ma la stes:sa cosa- non può dirsi per quanto riguardla l'indipendenza dei giudici verso l'interno, nei confronti cioè delLe strutture burocratiche interne istituite dal vecchio ordinamento giudiziario. I settori più demooraticamente avanzati, dentro e fuori della magistratuna, si augurano a tal riguardo che il Parlamento vorrà presto approvare una proposta di legge presentata sia dal liberale Papa che dai socialisti Amadei, Musotto, Caldioro, Lezzi ed altri, la quale mira, in leale ossequio alla volontà cos.tituzionale, a demolire dalle sue radici, una buona volta e per intero, quanto ancora rimane della struttura carrieristica che venne imposta dal fascismo all'ordine giudiziario. Quella proposta - che merita l'appoggio di tutte le forze democratiche 44 BibliotecaGino Bianco

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