Alfredo Testi Essa comu·n·que non si è mai esplicata sulla base dell'eman,azion-e .di norme: né la stipul,a di «· contratti » tra ministe·ri da una parte e corpi economici .o sindacati di imprese dall'·altro, ha m.ai avuto forza legale o, ha mai previsto sanzionJ: il « contratto » rimane solo un impegno morale·. Come commenta Ja·oques Boudeville « ... il do ut des è sufficiente. Il sistem.a funziona, e com·e ciò avvenga è compito dei sociolo,gi sp,iegare ». Ancora un'osservazione, riguardo alla partecipazione delle imprese pubbliche alla contrattazione. Non ·si possono• non esprimere le •più am.pie perplessità sulla tesi - del resto accolta anche· nel « Progetto 80 » - secondo cui le imp·rese pubbliche dovrebbero essere chiamate a partecipare alla contrattazione in p·ratica allo stesso titolo e con lo stesso trattamento delle imprese private. Ci pare invece che dovrebbe ormai e·ssere sufficientemente chiara !'.esigenza di rivolgersi alle im.prese pubbliche no•n con procedure contrattuali (che interco·rrerebbero in questo caso tra due centri di decisio·ne entrambi ricadenti nell'ambito dell'organizzazione pubblica dell'economia), ma con la progriessiva ap•plicazione di efficaci « comandi ». Nel chiam·are l'impren,ditore privato alla contrattazione di determinati reciproci comportamenti, lo, Stato deve essere in grado di offrirgli, come « dati », certi determinati programmi dell'o·perato,re pubblico, se non si vuole, come ha scritto Augusto Graziani, che la contrattazione pro,grammatica « ... rappresenti un via per co•o•rdinare l'intervento pubblico intorno, ai progetti di investimenti p·rivati ». Anche i programmi delle imprese pubbliche, dunque, al p·ari dei progetti sociali e dei programmi di promozion,e, ,,anno elaborati pre·cedentemente alla co·ntrattazione e contemporaneamente al piano. E per ritornare ·all'argom.ento che qui più direttamente ci interessa, è e·vidente il vantaggio che dall'applicazione di tali procedure potrà ritrarre la Regione. La qt1ale, assume·ndo come· ,d,ato i pro,grammi nella media, la stabilità dei prezzi. Il contratto, che si uniforma al contratto-tipo relativo ad una certa categoria o settore e si perfeziona con la sottoscrizione del contratto da parte di ogni singolo imprenditore, prevede forme adeguate di controllo che consentono al governo di vigilare sull'adempimento delle condizioni contrattate. Solo durante il biennio 1965-66 vennero stip,ulati ben 34 « contratti di stabilità», alcuni dei quali relativi a settori assai importanti come quelli del cemento, dei televisori, dei detergenti. Successivamente, con l'attuazione d~l V Piano, si è adottata la formula del « contratto di progra1nma » che allarga ulteriormente l'ambito contrattuale. Non si tratta più di stabilire un impegno alla « stabilità media» dei prezzi dei prodotti di determinate imprese, ma di nego21are, dal lato dei pubblici poteri, _ l'abban 1 dono del regime dei prezzi imposti per l'intero settore considerato e, dal lato degli imprenditori, l'intera politica produttiva, dagli investimenti ai p1 rezzi. Di tale tipo di contratto si sono avute applicazioni per importanti categorie, la più nota delle quali è rap1 presentata dalle imprese produttrici di elettrodomestici. 34 Biblioteca Gino Bianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==