Nord e Sud - anno XVII - n. 124 - aprile 1970

I ., I nuovi insegnanti sabilità, anche di carattere penale), per supplire i colleghi assenti. •Con la ·partecipazione obbligatoria ai seminari didattici e con l'anno sabbatico si guadagnerebbe la certezza che veramente vengano• spese p·er la scuola altre ore di lavoro, al di fuori di quelle destinate alle lezioni ufficiali. ' 10) Relazione di eqitivalenza fra qualità e quantità di lavoro. - Non dovrebbe essere, allora, contestato il principio che il lavoro del professore è di qualità sup,eriore rispetto ad ogni altro genere di attività professionale. La qualità del lavoro è uno dei parametri al quale deve essere rapportata la retribuzione del lavoratore. Dice, appunto 1 , la ·Co1 stituzione (art. 36) cl1e « il lavoratore ha ·diritto ad una retribuzione propo,rzionata alla quantità e alla qualità ,del suo lavoro ... ». Di qui l'obbligo del legislatore di stabilire una relazione di equivalenza fra la quantità e la qualità del lavo.ro. La via maestra da seguire semb1 ra quella di far dipendere la qualità del lavoro dalla p·ossibilità di sostituire il lavoratore nelle sue mansioni. È facile, allora, osservare che il professore è un educatore insostituibile e che, viceversa, il professore può i,n moilti casi sostituire un altro lavoratore. Va ·dunque detto con estrema chiarezza che quando il legislato:re ha riservato al professore un trattamento differenziato (di fatto inesistente), aveva tenuto p,resente la qualità del suo lavoro. Appare, perciò, solo polemica l'osservazione (che viene spesso anche da parte di chi conosèe i problemi della scuola) che il p,rofessore è un lavoratore a 1nezzo tempo. Discende come doverosa considerazione, il riconoscimento di un trattam-ento econ,omico, in favore del professore, sup,erio·re a quello· degli altri lavoratori (come la Costituzione ha ,dato indicazione). 11) Le scuole private e il reclittamen,to dei doce11ti. - Questo vale, naturalmente, anche per il personale insegnante delle scuole private (parificate, legalmente rico1 nosciute o autorizzate) che, in base alla più recente giurisp,rudenza, ha.nno l'obbligo di retribuire i professo,ri nella stessa misura spettante al professore di ruolo di grado iniziale delle scuole statali. Le scuole private, invece, corrispondono stipe11di di fame. servendosi del loro sconfinato potere discrezionale di assumere e licenziare i dipen·denti. La legge paritaria, di cui si parla solo, (ma che non si fa ancora p·erché le scuole private sono preziose clientele politiche, oltre che « fabbriche di diplomi ») -dovrebbe •disciplinare sanamente il funzio127 , ibiiò eca Gino Bianco

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