Nord e Sud - anno XVII - n. 124 - aprile 1970

/ I nuovi insegnanti I di apprezzamento, soprattutto per il fatto che fra i docenti viene a stabilirsi una gara culturale che, indubbiamente, fornisce alla P.A. validi elementi circa l'aggiornamento permanente dell'insegnante e le sue effettive capacità didattiche. Ma il sistema non è incoraggiante non tanto per il numero dei premi (uno per ogni disciplina) e per la cifra, quanto per lo svisamento delle finalità del concorso che non deve concludersi, come in effetti avviene, con apprezzamenti scientifici che richiamano i giudizi miranti all'assegnazione di cattedre universitarie 24• Non varrebbe, invero, la pena correre un simile rischio per un modesto premio di 200 mila lire. I giudizi devono, pertanto, essere limitati al già indicato fine de~l'aggiornamento, culturale e didattico del docente. Di qui la necessaria presenza, nelle Co1 mmissioni, di Ispettori Centrali del Ministero e di docenti medi che già abbiano ottenuto il premio. La scelta dei presidi può avvenire, quindi, ammettendo che al concorso possa partecipare il professore di ruolo che abbia conseguito un premio ministeriale o che abbia almeno riportato un giudizio non negativo su un certo numero di lavori di ricerca applicata o, infine, che abbia superato il concorso per merito distinto. Il colloquio per l'assunzione dei presidi e allora ricondotto (e al solo fine di accertarne la genuinità) alla discussione delle pubblicazio11i e alla valutazione dei titoli didattici, di cultura e professionali. Nella figura del preside si è così portati a vedere quella di un professore, di particolare esperienza sul piano didattico, e non di un capo ufficio. Questa osservazione chiarisce perché sia opportuno che il preside continui ad appartenere allo stesso ruolo dei professori (salvo il diritto ad una indennità di direzione, maggiorata di un'altra indennità di ricerca che dovrebbe spettare ad ogni insegnante). Questo risultato si giustifica, peraltro, per una diversa via: il Consiglio di Stato ha, infatti, affermato il principio che il servizio reso in qualità di preside (incaricato, con esonero dall'insegnamento) è valido ai fini dell'attribuzione del p,unteggio per i concorsi a cattedre. Ciò significa (beninteso sotto l'aspetto formale) che anche oggi il servizio prestato in qualità di preside produce gli stessi effetti e porta agli stessi fini del servizio reso in qualità di professore. Non si vede, dunque, perché i due ruoli siano stati divisi. B) Riallacciando il discorso a quanto innanzi si diceva circa la preparazione degli insegnanti, va osservato che il problema è strettamente collegato all'altro riguardante la riforma universitaria. 24 Cfr. per· es. B. U. Parte 2a, n. 45-46 del 6-13 novembre 1969. 121 Bibl"oteca Gin0 Bianco

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