.. I . I nuovi insegnanti che dai piani di studio, indicati, beninteso, nelle grandi linee ed applicati dagli organi collegiali dei singoli istituti scolastici con ampia libertà sul ·piano didattico 23 • In altri termini i « programmi didattici » •devono rappresentare la « carta costituzionale » della cultura del paese e gli organi collegiali delle singole scuole devo·no renderla precettiva in b·ase ai suggerimenti che possono essere raccolti attraverso seminari didattici interdisciplinari in seno alle Università e a1 lle singole scuole •primarie e secondarie. Non devono, quindi, essere vincolanti taluni st1ggerimenti pedagogici, che affio,rano1 fra le righe di talune circolari ministeriail: certe norme tassative, che si traducono solo1 in tristi schemi o prospetti di sapore burocratico·, no1 n dovrebbero, poi, compromettere il lavoro scolastico o renderlo 1 inutilmente faticoso. Inoltre i programmi dell'ultimo anno del corso degli studi, dovrebbero essere integrati ·dall'organo collegiale dell'Istituto, mediante argomenti di carattere critico, miranti a1 ll'unificazio-ne delle diverse discipline. Cito qualche esempio,: la continuità, l'evoluzio 1 ne ,del p·ensiero geometrico antico e contemporaneo 1, storia del sistema so1 lare, logioa formale, teo,ria dei numeri, argomenti che si prestino comunque a comprendere i grandi ·problemi ,della filosofia. Si co1 mpren,de, a questo proposito, come la funzio 1 ne del preside rivesta fondamentale importanza e come, di consegue11za, sia necessario rivedere i criteri per il reclutamento dei capi di Istituto: per il passato la nomina a preside avveniva sulla scorta delle informazioni co,ntenute nelle « note di qualifica » e di altri atti assolutamente riservati: in altri termini, « era il preside che consacrava un altro preside ». Questo sistema di informazione alquanto poliziesoo, è stato fortunatamente superato col DCPS 21 aprile 1947, n. 629 ed oggi l'assunzione dei presidi è regolata da un concorso consistente nella valutazione dei titoli rituali, integrata da un « colloqt1io su argomenti attinenti alla scuola». Indubbiamente il sistema è stato migliorato, ma non per questo si sottrae a censure : non è tanto per lo sconfinato potere discrezionale, accordato dal legislatore alle commissioni giudicatrici, che il sistema va criticato, quanto per il fatto obiettivo che in trenta minuti (quanto presumibil23 Per evitare possibili equivoci è opportuno precisare che la « libertà didattica» (libertà nell'insegnamento) non va confusa con la libertà dell'insegnamento prevista dall'art. 33 della Costituzione. (In proposito cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 dicemb,re 1966, n. 987; POTENZA e CoNTE, Profili gi,uridici dell'autonomia della scuola, in « Rivista Giuridica della scuola», n. 4, 1965; CRISAFULLI, Autonomia e libertà della scuola, ib. 1965, n. 23): il primo problema riguarda « la metodologia pedagogica nell'interno di una scuol3: già strutturata, il secondo riguarda, invece, fondamentalmente, la politica scolastica ». 119 ,, .:Biblioteca Gino Bianco
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