.. I nuovi insegnanti per sommare due frazioni nell'ambito, ,dell'ordinaria aritmetica. Ed è a questo proposito che il mio• discorso, con indispensabile analisi an·che sul piano storico, deve av-ere un primo svilupp·o. I bandi di co·ncorso a cattedre che, notoriamente, si allaccian.o nelle premesse, anche a leggi 12 che ris.algono al 1926, 1934, 1941, stabilisco,no che dei cento punti di cui ·dispongono le commissio,ni giudicatrici, vengano assegnati 75 alle p•rove d'esame e 25 ai titoli. Successivamente è detto che nel1 la graduatoria -dei vincitori vanno inclusi coilo,ro che, avendo superato le prove d'esame almeno con 52,50/75, con l'aggiunta dei titoli raggiung.ano 70/100. Se si osserva che 52,50/75 corrispon,de a 7/10 ed altrettanto• 70/00, si ha come conseguenza che il solo voto minimo 1 di 52,50/ 75, fissato dalla legge, basterebbe per avere titolo all'inclusione in graduatoria come vincitore. Le Commissioni, invece, sulla scorta dell'interpretazione del1 la P.A., p•rovedono ·alla somma dei vo1ti in 75.esimi e a quella in 25.esimi, relativa ai titoli, addizionando i numeratori senza effettuare la riduzione allo, stesso denominatore 100. Sicché, quan•do subentra il momento della valutazio,ne dei titoli, quel 52,50/75 diventa arbitrariamente 52,50/100 che non è più 7/10, ma 5,25/ 10. Oltre la meraviglia che il Consiglio di Stato non sia stato mai chiamato a risolvere l'illogicità di interpretazione della legge e l'accettazio 1 ne da parte della Corte dei Conti di quello strano mo,do di procedere, va sottolineato il fatto, già accennato, che il concorrente viene truffato nel merito quando la Commissione pren,de in considerazione i titoli, la cui aggiunta è dunque, ovviamente ·dannosa e non vantaggiosa (come il buon senso farebbe credere). Si trova allo•ra una delle ragio1 ni p•er cui, seguendo questo sistema -di valutazione dei docenti in prove d'esame, le Commissioni esaminatrici non ha1mo coperto, per il passato, i posti messi a concorso, pur avendovi partecipato aspiranti che agli esami avevano riportato la votazione piena di 7/10. Si sono così avute graduatorie di abilitati (quando il concorso era abbinato all'esame stesso· di abilitazione) che ha·nno occupato ,diverse pagine -del Bollettino Ufficiale del Ministero della P.I. Si co·mprende come sia spesse volte accaduto che co,nco·rrenti meritevoli fossero ,costretti a ripetere lo stesso esame col pericolo, innanzi illustrato, di « rimaner tagliati fuori » e come sia, poi, subentrata la sfiducia nell'esame di concorso da parte degli interessati. La questione sollevata da chi scrive sulle pagine de « La Voce Re-: 12 Per l'istruzione artistica gli agganci risalgono addirittura al regolamento del Commercio del 1918 e a leggi anteriori. Per alcune cattedre di scuole e Istituti d'istruzione artistica si prescinde dal possesso del titolo di studio. 111 ·.Bi.bli·otecaGino Bianco
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