Giornale a più voci I mente sod·disfacente l'entità dei tributi che i concessionari dovranno pagare diventerà difficilissimo e la possi 1 bilità di abu·si e favoritismo sarà tale da fare imp·allidire l'operato dei vari Lauro, Reb·ecchini e Cioccetti di buona memoria. Infatti il tributo per le concessioni non potrà essere commisurato ad un paramet,ro di sioura deter1nmazione (come, ,per esempio, la cubatura), ma dovrà tener conto •della localizzazione dell'area in modo da trasferire alla comunità quanto il proprietario avrebbe lucrato come rendita di posizione; e l'unico modo per stabilire l'entità di tale tributo seMa lasciare all·a p,ubblica amminist 1 razione un margine di discrezionalità pericolosamente ampio è quel.Io di UJI1'asta p,ub,blica, asta che ,può avvenire solo se s1 i ammette il principio dell'esproprio generalizzato ·per tutte le aree su cui si ,deve costruitre o si è già costruito, esproprio generalizzato che tuttavia Campos Venuti coerentemente respinge per non ricadere sulle ,secche in cui si è già arienato iJ progetto di legge Stillo. Quanto poi all'altro ctiiterio, quello cioè .di fissare il termine della concessione al mon1ento dehla constatazione del'i'aivvenuto d·eperimento dell'immob1ile, è evidente che il caso di costn1zioni la cui sopravvivenza sarebbe prolungata o1tre ogni limirte di decenza, diventerebbe tutt'altro che infrequente; né sairà facile determinare quali interventi do\rranno considerarsi semplici riparazioni e quali ricostruzioni vere e proprie. E, ancora, non è pensabile che, in caso di disitruzione accidentale, al proprietario s.i debba far carico non solo della costruzione, ma anche del pagamento del tributo per un'altra concessione. In conclusione, proporre una legge urbanistica ch,e possa effettivamente incidere sulla dis.as.trosa sitt1azic,ne ,italiana non è né facile né semplice; e soprattutto non ·deve essere materia di slogan.s di facili imp,rovvisazion,i. A nostro avviso, un punto sul quale non ci dovrebbero essere dubbi è l'impossibilità pra,tica (cioè politica anche se non giuridica) di fare della riforma urbanistica una riforma senza spese, riducen,d·o gli indennizzi per esproprio ad una misura poco più che simbolica. Un ,possiib,i 1 le oriterio potrebbe essere quello, altre volte proposto, dii far riferimento ai valori di mercato di 3-4 anni precedenti all'esproprio eventualmente ridimensionati sulla base dei Limiti po1sti dalla legge ponte 765. Fissato q.uesto criterio·, si potrebbe stabilire che, p,er lo meno all'interno dei perimetri abitati e nelle zon·e di nuova espansione, nessuna area può essere dichiarata edificabile se no.n è stata prev,entivamente espropriata dal Comune, urbanizzata e messa all'asta a.d un prezzo base che tenga conto delle spese di esprop 1 rio e di quella di urbanizzazione; un'unica eccezione a ques 1 ta ·prassi potrebb·e essere ammessa a favore degli Enti p-ubblici che operano nell'ambito dell'edilizia p·opolare (diciamo unica eccezione poicl1é divers:a1nente si ricadrebb-e nel meccanismo dell'esonero generalizzato della legge Mancini del 1965). Elim,inata, o co:mun-. que fortemente ridotta la ren,dita fo,ndiaria mediante il meccanismo dell'espToprio, IJ-On semb 1 ra possibile fare altrettanto (.per lo meno median.te un meccanism,o legislativo) p·er la rendita immobiliare per la quaie non resta che lo strumento, certo più defatigante e, apparenten1ente, meno b1 rillante di un·a 51 Bi'b·liotecGa ino Bianco i
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==