Nord e Sud - anno XVII - n. 123 - marzo 1970

... Gianni Bertoni la legge urbanistica finì in cassetto ed ancora oggi non sappiamo se e quando ne usci:rà. P,er colmo di ironia, il ministro· Sullo, che era stato un p·o' il padre del « diritto di superficie», risp,ondendo con il suo libro Lo scandalo urbanistico alle critiche degli oppositori, scr.i,sse poi che « il diritto di superficie poteva essere lasciato cad,ere senza danno per l'economia generale del progetto ». Ora è stato 1 lanciato un nuovo slogan, che prop 1one di istituire una distinZJione tra proprietà di un suolo e jus aedificandi. Questa proposta fu. avanzata, al solito, iI1 modo piuttosto osouro, all'indomani ,d,ella sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava illegittima l'imp·osizio·ne, senza indennizzo, di vincoli a tempo indeterminato su terreni soggetti ai piani regolatori, in quanto tali vincoli rappresentano un sostanziale esproprio. Reoentemen 1te la propo,sta è stata ripresa da varie parti: in particolare, nel novembre scorso, da una risolt1zione della Direzione socialista e da una intervista di Antonio Cedema sulle colonne del « Mondo ». Vediamo perciò, al di là degli slogans, che cosa significa e soprattutto a che scopo dovrebbe effettivamente servire questa separazione dello jus aedificandi dalla prop,r.ietà del suolo. Essa dovrebbe servire, innanzi tutto, a risolvere, una volta per sen1p,re, il problema del prezzo di indennizzo delle proprietà espro,priate; la ques.tio,ne dell'indennizzo è sempre stata la più difficile da risolvere per ogni legge che si propon,esse di avocare alla p1 roprietà pubblica beni di p1 rivati cittadini. È chia,ro che, sitabilendo per legge che il diritto di costruire non è insito niella proprietà di un terreno, ma, anzi, come afferma Alberto Pred:ieri, « non è affatto un diritto ma è una facoltà che volta per volta le. autorità comp 1etenti possono concedere o n1on co1 ncedere, perché si tratta di una concessione amministrativa», si taglia il problema alla radice e si riduce immediatamente il valore di qualunque te~reno a quello del suo prezzo agr.icolo. Si elimina così qualunque p•roblema finanziario per _l'acquisizione di aree, anche per il più dissestato comune d'Italia. Non siamo tecnici del diritto, ma temiamo che una simile legge non avreb 1 be vita facile dal p,unto di vista della legittimità co,stituzio·nale. La stessa Corte Costituzionale è stata p1iuttosto ambigua; nell·a sentenza di cui si è fatto sopra cenno si afferm·a infatti: « Premesso che l'istituto della proprietà privata è garantito dalla Costituzione e regolata d·alla legge nei modi di acquisto, di godim1ento e nei limiti, la Corte ha os,servato ch,e tale garanzia è menomata qualora s.ingori diritti, che all'istituito si ricollegano (natural1nente secondo il regirne di appartenenza dei beni configurati dalle norme in vigore), vengano comprom·essi e soppressi senza indennizzo, mediante atti di imperio che, i1idipendenteniente dalla loro forma, conducano tanto ad una traslazione totale o, parziale del diritto 1 , quanto ad uno svuotamento di rilevante entità ed incisività del sua contenuto ... Anche tali atti vanno considerati di natura espropriativa ». Le p,arti che abbiamo r.iportato in corsivo non lascerebbero dubbi. Senonché nella stessa sentenza più oltre si legge: « la Corte ha peraltro ritenuto 48 BibliotecaGino Bianco

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