... Roberto Sanseverino chiara e corretta il periodo della liquid~zione ed i risultati dell'attività relativa, dando modo, co,n il confronto tra i dati di arrivo e quelli di partenza, di valutare e verifica~e l'efficacia della procedura ed il grado di utilizzazione •dei mezzi a disposizione. La cessione in blocco di una azienda bancaria ed i rapporti co11 i depositanti. La procedura di liquidazio,ne di una azienda di credito si risolve spesso nella cessione in blocco della struttura azienda,le con le relative attività e passività. Orbene, nella pratica attuazione di questa o·perazio-ne di cessione si seguono a volte strade poco corrette dal punto di ivsta formale, si perde cioè di vista la coerente applicazione delle norme a causa ·della particolare procedura che comporta la cessione di un'intera azienda. La mancata applicazione di t11tte le norme al riguardo, a nostro avviso, lungi dall'essere so,lo una 1nancanza formale, costituisce una sostanziale omissio,ne di parti rilevanti della procedura amministrativa, la cui consegL1enza potrebbe dar luogo a gravi difficoltà. L'art. 76 della legge bancaria infatti regola con estrema precisione i procedimenti e le garanzie da adottare. per formare il quadro, generale dei debiti da sod·di,sfare. Come è noto esso prevede i tempi ed i modi con cui il commissario· liquidatore deve comunicare a tutti i creditori i rispettivi crediti risultanti dalle scritture e dai documenti della azienda e prevede altresì le forme di pubblicità da adottare per rendere noti i termini per la presentazio·ne delle domanqe di insinuazione. Tale procedura, dando mo,do a ciascuno di contestare e correggere le proprie posizioni contabili entro precisi limiti di tempo, consente la formazione di uno stato passivo preciso a cui la legge lega inderogabilmente la distribuzione dell'eventuale realizzo ,delle attività. Nel caso· di cessione in blocco dell'azienda, si è rilevata l'adozio,ne di una prassi abbastanza irregolare consistente nell'omet·tere del tutto la comunicazione delle rispettive posizioni contabili ai singoli creditori e di conseguenza nel tralasciare completamente la forimazione di un preciso quadro :della massa dei creditori. Trasferita così l'azienda ad altro ente, il quale ovviamente continui ad esercitare l'attività bancaria, questo p·otrebbe veder contestata la congruità dei singoli saldi creditori, cioè di tutti i depositi. I depositanti dell'azien·da messa in -liquidazione, infatti rimangono creditori della liquidazione anche nel caso di cessione in blocco, ed il nuovo assuntore su cui si trasferisce il carico del debito per i depositi, 108 Biblioteca Gino Bianco
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