Nord e Sud - anno XVII - n. 123 - marzo 1970

... Roberto Sanseverino di presentare al più presto tali dent1nce alla auto 1 rità co,mpetente, allo scopo di esaurire rapidamente durante la sua gestione - sia essa straordinaria o di liquidazione - quelle incombenze ·determinate dalla richiesta di documenti, atti e carteggi, da pa~te del magistrato penale. Il problema dell'estinzione dell'.azienda bancaria. È necessario però, in 1 relazione alle norme che regolano· la chiusura della liquidazione, mettere in luce una strana omissio·ne della legge, che potrebbe creare dubbi ed errori. Come è noto, il Co,dice Civile in tema di chiusura della liquidazione prescrive l'obbligo per i liquidatori di richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese dopo il deposito del bilancio finale in Tribunale. L'estinzione dell'azienda è ugualmente prevista ne1 lla legge fallimentare a proposito delle imprese in liquidazione coatta amministrativa. L'art. 82 della legge bancaria prescrive invece, una volta compiuta la liquidazione, il deposito dei libri dell'azienda .nella cancelleria del Tribunale, ma 110n parla della conseguente necessaria operazione di estinzione dell'azienda che, mancando, la lascerebbe in vita indefinitamente. Se così fosse, se cioè il legislatore .avesse di p•roposito voluto omet~ tere questa importante formalità, cambierebbero integr~lmente i problemi che abbiamo trattato, quelli relativi cioè, al,la continuazione dell'azione di responsabilità una volta cessate le operazio·ni di liquidazione. È evidente infatti che ·se l'ente sottoposto a liquidazione non dovesse essere estinto con la cancellazione, noQ si po·rrebbe più il problema del co·me regolarsi nel caso in cui l'azione di responsabilità andasse al di là della liquidazione. La procedura potrebbe tranquillamente co•ntinuare perché la legge non prevederebbe l'estinzione della società. Ma a noi sen1bra del tutto improbabile questa ipotesi e ci sembra invece chiaro che il legislatore ha omesso solo per errore di completare l'art. 82. Tutte le norme relative alle procedure di liquidazio,ne ed alle società contenute nel Codice ·Civile ed in altre leggi speciali, prevedono tassativamente l'estinzione dell'ente una volta liquidate le attività e le passività e distribuiti gli eventuali utili. È corretto pertanto ritenere valida anche per la liqui 1dazione prevista dalla legge bancaria la necessità di richiedere la cancellazione della società alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazione e dell'azione di responsabilità. 106 BibliotecaGino Bianco

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