Nord e Sud - anno XVII - n. 123 - marzo 1970

Argomenti I La prima, quella relativa alla liquidazione dell'attivo e del passivo, dovrebbe operare sui beni a disposizione e chiudere un bilancio di., stinto, concernente la sola attività posta in essere con il realizzo di tali beni ed il soddisfacimento di tutte le ·ragioni dei creditori. Ot1esto bilancio dovrebbe essere presentato con una dettagliata relaziQne all'organo di vigilanza per l'approvazione relativa . . La seconda gestione dovrebbe procedere co,llateralmente ed operare solo sull'azione di responsabilità intrapresa. In tale maniera alla sua conclusione, sarebbe agevole chiudere un bilancio aggiuntivo di variazione relativo solo ai mo1 vimenti determinati dall'ammi11istrazione di tale procedura, costituendo· così, il risultato, una precisa ed autonoma posizione da aggiungere alla gestione della liquidazione. Si eviterebbero in tal modo alcune grosse difficoltà: 1) Innanzitutto non sarebbe necessario tenere aperta la intera amministrazione e contabilità sino alla conclusione della procedura contro gli amministratori; 2) si potrebbe immediatamente, alla fine delle operazioni eco1 nomiche di liquidazione, trarre un risultato e determinarne contabilmente i da ti finali; 3) l'organo di vigilanza, con la presentazione del bilancio relativo a tale settore, sarebbe messo subito in grado di co1 noscere i risultati della gestione ·di liquidazio11e per quanto riguarda l'amministrazione ed il realizzo dei beni. Rimarrebbe aperta la gestione della procedura di cui al seco.ndo comma dell'art. 72, ma ,essa non darebbe luogo a difficoltà amministrative e fo,rmali ·di sorta, sarebbe solo riassunta nel bilancio aggiuntivo alla sua conclusione. La gestione e l'azione di responsabilità penale. Alcune brevi considerazioni occorre fare in merito a·d una eventuale azione intrapresa dal commissario straordinario! o dal commissario liquidatore sul piano penale con la denunzia alla magistratura di illegittimità ed abusi com,messi dagli amministrato 1 ri. Tale azione in entrambi i casi di gestione straordinaria e di liquidazione, non può ovviamente trasferi~si ad altri, ma essa non crea problemi poiché, una volta presentate le opportune denunce, l'autorità giudiziaria prosegtie d'ufficio, svincolando il commissario dal do,verle seguire in tale veste sino alla conclusione. Vi è p~rò da mettere in rilievo l'opportunità, per il commissario, 105 ~. Biblioeca Gino Bianco

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