Nord e Sud - anno XVII - n. 123 - marzo 1970

Roberto Sanseverino non viene interrotta co11 la gestione c;ommissariale, ma regolata e riorganizzata; e gli effetti di tale opera di regolazione non possono 1 qt1indi che co,ntinuare in occasione della ricostituzione degli organi ordinari. Questi infatti non gestiscono una nuova azienda ba11caria, ma amministrano la stessa dopo il superamento delle co,ndizio,ni patologiche che avevano, determinato l'intervento del commissario,. Sarebbe impossibile, dopo la restituzione dell'azienda agli .organi ordinari, mantenere in vita la gestione commissariale solo per proseguire l'esercizio dell'azio,ne di respo,nsabilità. Si realizzerebbe così l'assurdo di sdoppiare una stessa funzione, che è invece legata unicamente alla struttura aziendale amminis,trata. Si avrebbe cioè, da una parte, una azienda di credito che prosegue autono,mamente la pro,pria vita, e dall'altra un orga11O, app11nto il commissario, che gestisce un'azione· non più legata alla funzione che precipuamente la legge gli attribuisce. Gli obiettivi della liquidazione. Ben diversa è la situazione nel caso della liquidazio,ne prevista dalla stessa legge bancaria. Qui la no,rma che regola questa. specifica funzione è O•scura e da luogo ad interpretazioni contrastanti, alcune delle quali certamente errate. Infatti, il secondo cornma dell'art. 72 - che è poi t1na disposizione aggiuntiva intro 1dotta dalla legge 10 giugno 1940 n. 930 - co1 nferisce a.1 co,mmissario liquidatore lo stesso escl~sivo potere di esercitare l'azio,ne di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza, ma nulla dice a proposito- della continuazio·ne di tale azio1 ne in caso· di cessazione delle operazioni di liquidazione e del conseguente deposito dei Libri dell'azienda nella Ca11celleria del Tribunale. Ci si trova quindi di fronte a tre precise ipotesi: 1) che il commissario liquidatore il quale ha esperito• l'azione di responsabilità porti a termine questa a~ione, prima della chiusura della liquidazione; 2) che il commissario liquidatore il quale ha esperito l'azione cli responsabilità esaurisca le operazioni di liquidazione con la cessione in blocco, delle attività e delle passività ad altra azienda bancaria e voglia trasferire anche l'azione di responsabilità (acco1landone le spese relative ed attribuendone gli eventuali introiti derivanti); 3) che il commissario liquidatore il quale ha· esperito l'azione 102 BibliotecaGino.Bianco

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