... • ·' ' Argomenti Differente è la situazione per quanto riguarda lo strumento giuridico. Le norme del 1936 che regolano le funzioni di vigilanza, le gestioni commissariali e le gestioni di liquidazione, appaiono spesso lacunose e superate. Tale situazione finisce col rendere non solo più difficile la attività precipua di controllo, ma rende spesso complessa ed incerta l'azio,11edei commissari straordinari e liquidatori. Ci sembra quindi opportuno approfondire l'argomento nel tentativo di chiarire alcuni punti importanti ed inquadrando le tesi esposte secondo l'evoluzione dei rapporti e delle situazioni. Gestione· straordinaria e azio11e di responsabilità. Le fasi finali dell'attività affidata al co,mmissario· straordinario ed al commissario liquidatore non appaiono co,n1piutamente regolate e danno luogo, in pratica, considerazioni spesso in co·ntrasto tra di loro. Vogliamo soffermarci in particolare sull'azione di responsabilità civile che si trova a dover esperire il co·mmissario straordinario· od il co1nmissario liquidatore e sulle conco·mitanti azioni tendenti a denunciare all'autorità giudiziaria in sede penale illeciti od abusi commessi dagli organi amministrativi discioliti a norma degli articoli 57 e 67. L'articolo 62 della legge bancaria dema11da esclusivamente al commissario straordinario - sentito il parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia - l'esercizio dell'azione di responsabilità civile contro i membri ,degli organi amministrativi e di sorveglianza. Ma tale articolo, essendo limi,tato il periodo entro il quale può durare una gestione straordinaria, opportunamente prevede che la procedura debba essere obbligatoriamente proseguita dagli organi amministrativi succeduti al commissario. In altre parole, nel caso contemplato, un'azione di responsabilità è fatta nell'interesse dell'azienda amministrata ed appo1rta a questa un beneficio economico una volta che essa si conclu,da favorevolmente. La base sulla quale poggia una tale azione è dunque una struttura economica stabilmente organizzata per il raggiungimento di un determinato fine sociale. E non è rilevante che la gestione commissariale cessi la sua opera, perché la procedura di cui si tratta esplica i suoi effetti nei confronti della stessa azienda, sia essa in amministrazione straordinaria, sia essa ritornata in amministrazione ordinaria. ·Con chia-· rezza qui la .legge obbliga alla continuazione di tale azione gli organi della ricostituita amministrazione, proprio perché l'azienda ha una sua logica continuità ed un suo u-nitario sviluppo economico•. La sua vita 101 .Bib.ioteca Gino Bianco \
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==