La nuova lava su Ponipei ORDINE DEL GIORNO Il Consiglio Comunale di Porrzpei, informato del pericolo gravosamente incombente sul complesso turistico, approntato per l'esercizio di ristorante ad alto livello, da Sabatina Filip,po e da Gracco, Tiberio sui loro terreni, siti in questo, Comune, località Villa dei Misteri, fuori da ogni e qualsiasi pertinenza della zona demaniale riservata agli Scavi della sepolta Città; rilevato che il tt1rismo è la componente pri11cipale dell'economia della popo 1 lazione amministrata e che pertanto è imprescindibile dovere ·delle Autoriità locali impedire qualsiasi evento che possa compro1nettere l'incremento di tale insostituibile base del locale benesse~e, condizio 1 nato dall'efficace i11teressamento delle stesse Autorità democraticamente elette per la piena giuridica tutela dei cittadini, con la quale si realizza lo Stato di diritto, che ci governa; ricordato che la superficie di metri quadrati novemila, sulla quale è sorto il complesso, non risultava compresa, all'epoca della costrt1zione, nella zona di rispetto agli Scavi, deli1nitata questa, a tale specifico fine, del decreto 1ninisteriale 10 luglio, 1929 e che, perciò, vi fu progettata la costruzione del villaggio turistico, e fu anche concessa, in data 30 agosto 1965, la relativa licenza n. 949; ricordato ancora che in immediato giusto accoglimento della so,spensiva istanza, avanzata da Sabatina Filippo e da Gracco Tiberio, co·n il ricorso 1 da loro ritualmente presentato al Co,nsiglio di Stato contro il decreto ministeriale 26 gennaio 1966, imponente dannos 1 issimo vincolo archeolo,gico sul terreno sul quale era in corso la costruzione del complesso turistico, quella Suprema Autorità Git1risdizio·nale emise, in data 7 aprile 1966, l'ordinanza di 1sospensione dell'esecutorietà dell'impugnato decreto e fu così resa possibile e lecita la continuazione da parte dei ricorrenti Sabatina· Filippo e Tiberio Gracco, logicamente ispiratisi all'ottenuto, accogLin1ento della loro, sospensiva istanza, per impegnare ogni loro sforzo, ogni loro finanziario sacrificio, diretto, a realizzare il progettato ed atteso complesso turistico, rilevatosi puntualmente rispondente a tutte le esigenze, nessuna esclt1sa, della auspicata eliminazione delle carenze di attrezzatura turistica ad alto livello, prima ininterrottamente quanto, vanamente segnalate dalle Aziende Turistiche, impegnate da lungo tempo nella zona; ritenuta ap•plicabile in sito, l'alternat.iva prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1 1939, n. 1497, per la quale il Ministro, della Pubblica Istruzione può imporre sanzioni an1ministrative con carattere alternativo alla demolizione delle opere considerate unilateralmente abusive e ciò in conformità della dottrina (v. Mario Grisolia: « La Tutela delle cose d'arte») e della Giurisprudenza (v. Dee. n. 321, 16 ottobre 1950 del Consiglio di .Stato, Sez. 6, pag. 500 Opera citata); 127 · ~ibliotecaginobianco
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