... Roberto Sanseverino vera e propria modificazione della legge. Se, come abbiamo visto, il sistema gli ha fornito una visione del tutto, particolare della valuta zione dei rapporti tra i cittadini dotandolo di una concezione della gi ustizia il cui scarto· con le idee correnti e con le trasformazioni della realtà è rilevante, il magistrato dovrà sforzarsi di far: rientr.are in questa concezione l'applicazione -delle leggi, co1 n ciò tendendo ad allargare a dismisura lo scostamento tra co1 ntenuto ed interpretazione. Questo• equivale ad una vera e propria manipolazio·ne della legge originaria e dà luogo all'esercizio di una discrezionalità senza limiti, consentendo ogni tipo di decisio 1 ne, permettendo 1 gli orientamenti e gli indirizzi più disparati e contrastanti, lasciando, in definitiva i cittadini ed i rapporti tra i gruppi sociali e lo Stato in una condizione di perpetua incertezza ed aleato rietà. In una società moderna, la complessità e molteplicità dei rapport i ne rende impossibile una regolazione minuziosa ed aggiornata: sf ere di influenze diverse, rapporti nuovi che si creano e vecchi che si esting uono, connessio,ni tra Enti nuovi e Stato, tra Stato e grup•pi. Ecco che l'autonomia interpretativa del giudice si allarga ineluttabilmente, nella misura in cui il legislatore resta inesorabilmente in ritardo nell'aggiornamento e nella produzione di leggi nuove. D'altro canto è opportuno rilevare che proprio per la dinamicità dei rapporti e degli istituti , una società moderna non può - e lo potrà sempre di meno - vara re sistematicamente e con ritmo serrato leggi minuziose ed articolate, la cui funzione sia quella di seguire con la norma l'evoluzione degli isti tuti. Sono invece necessarie grandi leggi di indirizzo generale che ra ppresentino gli O•rientamenti -della società, restando la valutazione dell'evoluzione dei rappo,rti particolari affidata ad un organo di espres sione collettiva e di responsabilità parlamentare. A tale o,rgano spetterebbe la competenza di decidere s11ll'interpretazione delle norme e quindi sulla valutazione dello1 scostamento dal corpo legislativo vigente. Quando. l'adattamento, della norma al rapporto rende necessario l'i ntervento di una attività tendente a modificare e trasfo 1 rmare artificialmente le leggi, questa funzione non può essere esercitata da un organo burocratico autono 1mo ed inco·ntrollato 1 • Essa deve ritornare nell'ambito della volontà democraticamente formata. Non vi è chi non veda come in Italia le leggi sono sotto 1 poste ad ogni tipo di interpretazioni a volte totalmente contrastanti. E no;n vi è dubbio che i vari indirizzi nell'applicazione giuridica, incido 1 no a volte pesantemente sulla vita associata, sulla possibilità di orientare lo sviluppo civile in un senso o in un altro, paralizzandolo o determinan do,ne l'involuzione. Questo senza che la volontà dei cittadini intervenga direttan1ente con l'esercitare il necessario controllo attrave~so gli stru menti 96 Biblioteca Gino Bianco
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